Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/28: Revisione parziale della legge sulle poste (LPO) e della legge sull’organizzazione della Posta (LOP) · 26 pagine
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verificare l’ammissibilità dell’acquisizione di nuove partecipazioni in imprese confor- memente agli articoli 4a–4c LOP.
Agli articoli 24 capoverso 1 e 25 capoverso 1bisè aggiunto il rimando agli articoli 4a– 4c LOP. La PostCom quindi vigila, nell’ambito dei propri compiti, affinché siano rispet- tate anche le disposizioni legali relative agli articoli 4a–4c LOP. In caso di violazione di tali disposizioni, essa può imporre al fornitore e alla Posta di pagare un importo fino al 10 per cento della cifra d’affari media realizzata in Svizzera negli ultimi tre esercizi con la fornitura di servizi postali.
Gli articoli 23–28 LPO si applicano quindi all’adempimento di tutti i compiti legali della PostCom, compresa l’esecuzione degli articoli 4a–4c LOP.
In vista dell’entrata in vigore della LOP rivista, occorrerà esaminare se saranno ne- cessarie modifiche o integrazioni della OPO, della OOP, del regolamento interno della PostCom, del regolamento sugli emolumenti della PostCom o altre disposizioni ese- cutive.
5 Ripercussioni
5.1 Ripercussioni per la Confederazione
La modifica può avere ripercussioni indirette negative sul bilancio della Confedera- zione, la cui entità non è tuttavia stimabile al momento attuale. La precisazione dello scopo dell’azienda e la verifica dell’acquisizione di partecipazioni in imprese può far sì che, a medio termine, la Posta debba rinunciare a previsti sviluppi della sua attività aziendale. Ciò potrebbe influire sullo sviluppo imprenditoriale della Posta e/o interes- sare attività redditizie, determinando una possibile riduzione dei ricavi potenziali dell’azienda e compromettendo l’autofinanziamento del servizio universale. Di conse- guenza, potrebbe ridursi sia la capacità di pagare dividendi sia il sostrato fiscale della Posta. Inoltre, potrebbe diminuire il valore della partecipazione della Confederazione nella Posta. Al tempo stesso, la precisazione dello scopo dell’azienda e la verificabilità dell’acquisizione di partecipazioni in imprese potrebbero frenare gli investimenti in set- tori d’attività rischiosi.
Con l’approvazione delle acquisizioni di partecipazioni da parte della Posta, la Post- Com assume un nuovo compito. Tuttavia, questo non dovrebbe comportare un au- mento del personale presso la Commissione e il suo segretariato specializzato, tanto più che si prevede solo un numero limitato di acquisizioni di partecipazioni rilevanti e che la procedura è di breve durata (tre mesi). Qualora manchi puntualmente la compe- tenza specialistica necessaria per la valutazione di una specifica acquisizione di una partecipazione, la PostCom può ricorrere a periti esterni all’Amministrazione federale. Questa facoltà le è concessa dagli articoli 57 capoverso 1 LOGA, 12 lettera e PA e 4 del regolamento interno della PostCom35. La conduzione della procedura, la produ-
35 Cfr. anche sentenze 2A.586/2003 e 2A.587/2003