Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/28: Revisione parziale della legge sulle poste (LPO) e della legge sull’organizzazione della Posta (LOP) · 26 pagine
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Art. 4b cpv. 1
Nell’ambito dei procedimenti amministrativi si applicano le garanzie procedurali gene- rali previste dall’articolo 29 Cost. (tra cui il diritto alla parità ed equità di trattamento, il diritto a essere giudicati entro un termine ragionevole, il diritto di essere sentiti, il diritto di consultazione degli atti, l’obbligo di motivazione, ecc.) e la garanzia della via giudi- ziaria secondo l’articolo 29a Cost. (diritto al giudizio di una controversia da parte di un’autorità giudiziaria). La PA concretizza e attua tali garanzie nel campo del diritto amministrativo federale. La presente disposizione stabilisce che le leggi citate costitui- scono la fonte giuridica primaria per la procedura di verifica dell’ammissibilità dell’ac- quisizione di una partecipazione in un’impresa da parte della Posta, a meno che la LOP non contenga espressamente disposizioni contrarie. Con ciò sono assicurate le garan- zie procedurali e la tutela giurisdizionale della Posta, senza che sia necessario discipli- nare tutti i dettagli procedurali nella LOP.
Art. 4b cpv. 2
La procedura di verifica della compatibilità con lo scopo dell’azienda in caso di acqui- sizione di nuove partecipazioni in imprese economicamente rilevanti riguarda la Posta e le società del gruppo Posta. La Posta è parte nella procedura ai sensi dell’articolo 6 PA. Questa garanzia procedurale conferisce alla Posta il diritto di essere sentita, di consultare gli atti e di avvalersi di rimedi giuridici. L’oggetto della verifica è stabilire se l’acquisizione di una partecipazione in un’impresa da parte della Posta avvenga nel rispetto dell’articolo sullo scopo e quindi se l’acquisizione sia ammissibile. Tale verifica non interessa terzi e ha un effetto solo indiretto sui potenziali concorrenti. Pertanto, i terzi non sono parti in questa procedura né sono legittimati a ricorrere.
Art. 4c cpv. 1–3
Su domanda della Posta, la PostCom verifica se l’acquisizione prevista di una parteci- pazione in un’impresa rientri nell’ambito dell’articolo 3 LOP sullo scopo dell’azienda. La PostCom deve concludere la verifica entro tre mesi dall’inoltro della documentazione da parte della Posta (analogamente all’art. 33 cpv. 3 LCart e all’art. 8 cpv. 1 LVI31).
Prima di decidere, la PostCom consulta i proprietari (SG-DATEC/AFF). Può sentire anche altre unità amministrative interessate, come ad esempio l’UFCOM.
La PostCom conduce la procedura istruttoria e conclude la procedura di verifica della compatibilità con lo scopo dell’azienda di un’acquisizione di una partecipazione in un’impresa mediante una decisione.
Se la PostCom ritiene che sussista la compatibilità con lo scopo, approva tale acquisi- zione mediante una decisione comunicata alla Posta.
31 FF 2026 31