Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/28: Revisione parziale della legge sulle poste (LPO) e della legge sull’organizzazione della Posta (LOP) · 26 pagine

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l’adempimento dei compiti della PostCom relativi alla procedura di verifica dell’ammis- sibilità dell’acquisizione di nuove partecipazioni economicamente rilevanti in imprese da parte della Posta sono – nel limite del possibile – addebitati alla Posta attraverso tasse amministrative a copertura dei costi conformemente all’articolo 30 capoverso 1 LPO. Questa disposizione garantisce che i costi del nuovo compito e l’onere a carico della PostCom non debbano essere finanziati da tutti i fornitori di servizi postali tramite la tassa di vigilanza e che possibilmente non insorgano costi nemmeno per la Confe- derazione. L’articolo 30 capoverso 1 LPO si applica anche alle decisioni della PostCom ai sensi degli articoli 4a–4c LOP, poiché questo nuovo compito della Commissione è aggiunto come lettera n all’articolo 22 capoverso 2 LPO.

La procedura di cui agli articoli 4a–4c LOP deve sottostare anche agli articoli 23–28 LPO (obbligo di fornire informazioni, vigilanza e provvedimenti, sanzioni amministra- tive, assistenza amministrativa e trattamento di dati personali). Questo comporta, ol- tre all’aggiunta della lettera n con il nuovo compito all’articolo 22 capoverso 2 LPO, anche l’adeguamento degli articoli 23 capoverso 3, 24 capoverso 1 e 25 capoverso 1 LPO (cfr. allegato e modifica della LPO). Gli articoli 23–28 LPO si applicheranno quindi all’adempimento di tutti i compiti legali della PostCom, compresa l’esecuzione degli articoli 4a–4c LOP, garantendo che la Commissione disponga di tutti gli stru- menti fondamentali per l’adempimento di tali compiti e rispetti le disposizioni.

In previsione dell’entrata in vigore della LOP rivista, occorre esaminare le necessarie modifiche o integrazioni della OPO, del regolamento interno della PostCom e del re- golamento sugli emolumenti della PostCom.

La Posta deve sottoporre a verifica da parte della PostCom la prevista acquisizione di una partecipazione in un’impresa prima dell’esecuzione del contratto, qualora siano soddisfatte cumulativamente due condizioni (cpv. 1 lett. a e b). La prima condizione per avviare la procedura riguarda l’acquisizione di partecipazioni in imprese di una certa rilevanza economica. Nell’ultimo esercizio, l’impresa oggetto dell’acquisizione deve aver realizzato una cifra d’affari totale di almeno 50 milioni di franchi. La soglia di 50 mi- lioni di franchi è stata fissata tenendo conto delle acquisizioni di partecipazioni effet- tuate dalla Posta negli ultimi tre anni. Questo meccanismo basato su soglie della cifra d’affari è analogo a quello descritto nell’articolo 9 della legge federale del 6 otto- bre 199525 sui cartelli (LCart) e nell’articolo 3 della legge del 19 dicembre 2025 sulla verifica degli investimenti (LVI)26. In secondo luogo, la partecipazione della Posta deve portarla, direttamente o indirettamente, a detenere la maggioranza del capitale o dei voti. Con maggioranza del capitale o dei voti si intende che la Posta dispone o della maggioranza del capitale nominale o della maggioranza dei diritti di voto esercitabili nell’organo supremo della società (nel caso di una SA, nell’assemblea generale), assi- curandole spesso il controllo o almeno un’influenza determinante sull’impresa acqui- sita.

25 RS 251

26 FF 2026 31