Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/28: Revisione parziale della legge sulle poste (LPO) e della legge sull’organizzazione della Posta (LOP) · 26 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 17Fedlex · Rapporto esplicativo
Se l’acquisizione di una partecipazione in un’impresa non soddisfa le condizioni di cui al capoverso 1, la PostCom non effettua alcuna procedura di verifica dell’ammissibilità dell’acquisizione. La Posta deve garantire il rispetto dello scopo dell’azienda ovvia- mente anche con queste acquisizioni. Se sussistono incertezze sul rispetto delle con- dizioni di cui al capoverso 1, la PostCom può avviare la procedura d’ufficio (art. 4a cpv. 3).
Art. 4a cpv. 2
La Posta deve fornire alla PostCom la documentazione necessaria per la verifica. In questo modo, la Commissione viene a conoscenza dell’intenzione di acquisire una par- tecipazione in un’impresa soggetta ad approvazione e può avviare la procedura. La documentazione deve contenere in particolare informazioni sul settore di attività dell’impresa, sull’entità della partecipazione nell’impresa nonché sulla cifra d’affari nell’ultimo esercizio prima dell’acquisizione. Al momento del ricevimento della docu- mentazione da parte della PostCom inizia il termine di tre mesi di cui all’articolo 4c capoverso 1. Se la documentazione inoltrata è incompleta, può verificarsi un ritardo nella procedura causato dalla Posta (cfr. art. 4c cpv. 5).
Art. 4a cpv. 3
La PostCom verifica l’acquisizione di partecipazioni in imprese su domanda della Posta (art. 4a cpv. 1). In singoli casi, la PostCom può avviare anche d’ufficio una verifica della compatibilità con lo scopo dell’azienda di un’acquisizione di partecipazioni da parte della Posta (analogamente all’art. 35 LCart). Questa disposizione si applica in partico- lare ai casi limite in cui sussistono incertezze sul rispetto delle condizioni di cui all’arti- colo 4a capoverso 1, o se la Posta non sottopone alla PostCom l’acquisizione di una partecipazione in un’impresa soggetta ad approvazione (per inosservanza o omis- sione). In questo modo, la PostCom ha la possibilità di verificare l’acquisizione di una partecipazione soggetta ad approvazione anche dopo l’esecuzione del contratto. In tal caso, il termine di cui all’articolo 4c capoverso 1 inizia a decorrere non appena la Post- Com ha ricevuto la documentazione necessaria dalla Posta. Il capoverso 3 non si ap- plica all’acquisizione di partecipazioni in imprese da parte della Posta per le quali l’ese- cuzione del contratto («closing») è avvenuta prima dell’entrata in vigore della presente revisione.
Art. 4a cpv. 4
PostFinance SA (di seguito PostFinance) è una società anonima di diritto privato la cui unica azionista è la Posta Svizzera SA (art. 14 cpv. 1 e 2 LOP e ora art. 2 cpv. 3 e 4 P-LOP ). Diversamente da altre società del gruppo Posta, aspetti importanti legati all’ac- quisizione di partecipazioni da parte di PostFinance sono già disciplinati. Per questo motivo, l’acquisizione di partecipazioni da parte di PostFinance è esclusa dalla verifica da parte della PostCom di cui all’articolo 4a capoverso 1.