Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/28: Revisione parziale della legge sulle poste (LPO) e della legge sull’organizzazione della Posta (LOP) · 26 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 18Fedlex · Rapporto esplicativo
Le banche, in particolare quelle di rilevanza sistemica come PostFinance, sottostanno a rigide disposizioni di diritto bancario (art. 4 cpv. 1 della legge dell’4 novembre 193427 sulle banche [LBCR], ordinanza del 1° giugno 201228 sui fondi propri [OFoP] e ordi- nanza del 30 novembre 201229 sulla liquidità [OLiq]), in particolare riguardo ai fondi propri e alla liquidità. Queste regole riducono notevolmente il margine di manovra per l’acquisizione di partecipazioni. Il diritto bancario disciplina inoltre l’acquisizione di par- tecipazioni tenendo rigorosamente conto dei rischi. Essa è limitata secondo l’articolo 4 capoverso 4 LBCR e il rispetto di tale limite è verificato dalla FINMA nell’ambito della vigilanza sulle banche.
Per legge, quindi, l’acquisizione di partecipazioni deve essere proporzionata ai fondi propri (art. 4bisLBCR). A seconda del rischio e dell’entità di una partecipazione, quest’ultima deve essere coperta con fondi propri supplementari oltre a quelli consueti e alla liquidità (cfr. la copertura dei grandi rischi con fondi propri di base, art. 97 segg. OFoP). Quest’obbligo di coprire l’acquisizione di partecipazioni con fondi propri, spesso onerosi, ha un effetto disciplinante sulle banche.
Inoltre, le partecipazioni che superano determinati valori soglia (art. 95 OfoP) sono sog- gette a obblighi di sorveglianza e di comunicazione (art. 100 segg. OfoP).
Una banca ha bisogno di liquidità principalmente per mantenere in funzione le sue at- tività bancarie (incluse la gestione di attivi e passivi, nonché le riserve legali di fondi propri e di liquidità). I mezzi liquidi vengono destinati in primo luogo alle operazioni attive, nel caso di PostFinance agli investimenti finanziari. Ciò costituisce una diffe- renza sostanziale rispetto alle imprese al di fuori del settore bancario. Per PostFinance questo significa che l’acquisizione di partecipazioni è rara e se del caso sempre in con- formità con lo scopo dell’azienda (cfr. rapporto di gestione di PostFinance 202430). Al- trimenti, il consiglio d’amministrazione di PostFinance si esporrebbe al rischio di una violazione dell’obbligo di diligenza e di fedeltà.
Pertanto, PostFinance non è mai stata considerata un problema in relazione all’acqui- sizione di partecipazioni dal punto di vista del diritto della concorrenza. Assegnare alla PostCom un nuovo compito specifico di vigilanza sulle acquisizioni di partecipazioni da parte di PostFinance, un’azienda già fortemente regolamentata e soggetta a vigilanza, creerebbe oltretutto un ulteriore svantaggio competitivo, oggettivamente ingiustificato, a danno di PostFinance stessa in confronto ad altre banche di rilevanza sistemica.
Sulla base di queste considerazioni si rinuncia all’applicazione degli articoli 4a–4c LOP a PostFinance. Il diritto bancario ha già un effetto disciplinante sufficiente.
27 RS 952.0
28 RS 952.03
29 RS 952.06
30 Consultabile all’indirizzo: Rapporto di gestione 2024, pag. 75, n. 10 (Partecipazioni significative).