Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/28: Revisione parziale della legge sulle poste (LPO) e della legge sull’organizzazione della Posta (LOP) · 26 pagine

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Se la PostCom non emette né una decisione di approvazione (o di rifiuto) né una deci- sione di accertamento, l’acquisizione è implicitamente approvata.

Art. 4c cpv. 6

Questa disposizione disciplina le conseguenze in caso di comportamento illecito da parte della Posta, in particolare in caso di violazione dell’obbligo di notifica, di esecu- zione di un’acquisizione di una partecipazione in un’impresa vietata dalla PostCom, di ottenimento dell’approvazione dando indicazioni false oppure di violazione degli oneri (analogamente agli art. 37 e 38 LCart). In primo luogo, questo capoverso intende ga- rantire il rispetto dello scopo dell’azienda di cui all’articolo 3 LOP. La PostCom può pertanto adottare misure per ristabilire il rispetto dello scopo dell’azienda o revocare un’approvazione già concessa. Un annullamento dell’acquisizione deve essere ordi- nato solo come ultima ratio, qualora non sia possibile ripristinare lo stato conforme alla legge con altre misure o oneri. A tal fine, la PostCom dispone in particolare degli stru- menti di esecuzione previsti dagli articoli 24 e 25 LPO (cfr. allegato concernente la mo- difica della LPO).

Inoltre, all’occorrenza, è possibile avvalersi anche degli strumenti di governo d’impresa della Confederazione (soprattutto le possibilità di sanzioni secondo il principio guida 22b e la facoltà di intervento del Parlamento conferitagli dall’art. 28 cpv. 1bislett. b

n. 2 LParl).

Art. 13‒15

Le disposizioni finali concernono la trasformazione della forma giuridica della Posta, lo scorporo di PostFinance, le disposizioni transitorie e quelle sull’entrata in vigore. Ad eccezione dei capoversi 1 e 2 dell’articolo 14, che vengono integrati nell’articolo 2, tali disposizioni non sono più necessarie in virtù del completamento della trasformazione e dello scorporo nonché della scadenza dei termini transitori, pertanto possono essere abrogate.

Allegato

L’articolo 22 capoverso 2 della legge sulle poste deve essere integrato con la lettera n per includere il nuovo compito della PostCom, ossia la verifica dell’ammissibilità delle acquisizioni di partecipazioni economicamente rilevanti in imprese da parte della Posta.

La procedura di cui agli articoli 4a–4c LOP deve sottostare anche agli articoli 23–28 LPO (obbligo di fornire informazioni, vigilanza e provvedimenti, sanzioni amministra- tive, assistenza amministrativa e trattamento di dati personali). Gli articoli 23 capo- verso 3, 24 capoverso 1 e 25 capoverso 1bisLPO sono adeguati di conseguenza.

Secondo l’articolo 23 capoverso 1 LPO, la Posta, in qualità di fornitrice, deve trasmet- tere alla PostCom e al segretariato specializzato le informazioni di cui necessitano per adempiere i loro compiti, quindi anche quelli relativi agli articoli 4a–4c LOP. A ti- tolo di chiarimento, l’articolo 23 capoverso 3 LPO viene integrato con la precisazione che la Posta deve fornire alla PostCom in particolare le informazioni necessarie per