Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/28: Revisione parziale della legge sulle poste (LPO) e della legge sull’organizzazione della Posta (LOP) · 26 pagine
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non costituiscano una nuova attività principale a sé stante. Infatti, le singole attività nei settori scelti liberamente devono essere di importanza secondaria rispetto ai servizi principali. Specificatamente, l’«importanza secondaria» riguarda il loro onere e la loro entità (e non in senso puramente finanziario) in confronto alle attività principali di cui al capoverso 1 lettere a–c.
Lett. b: inoltre è necessario un interesse pubblico concreto. Un interesse pubblico con- creto può sussistere, per esempio, nel rimediare a un fallimento del mercato o nell’adempiere un obiettivo di copertura definito a livello politico, oppure quando le at- tività scelte liberamente servono a migliorare la qualità della prestazione del servizio universale. Inoltre, un’attività scelta liberamente è ammessa quando contribuisce allo sviluppo positivo dell’economia e al raggiungimento di obiettivi macroeconomici (soste- nibilità, digitalizzazione, ecc.). In ogni modo, le attività scelte liberamente, come già oggi, non possono servire interessi puramente finanziari o fiscali. Tuttavia, quelle intra- prese per ragioni di economia aziendale, tra cui una migliore ripartizione dei costi e dei rischi con l’obiettivo di svolgere in modo più economico l’attività principale, dovranno essere ammissibili anche in futuro, come sostiene l’attuale giurisprudenza del Tribunale federale18.
Sezione 1a : Acquisizione di partecipazioni in imprese da parte della Posta
Nella sezione 1a viene introdotta una nuova procedura per verificare il rispetto dello scopo aziendale della Posta nell’acquisizione di partecipazioni economicamente rile- vanti. Una procedura di questo tipo non è prevista nel diritto societario privato, in parti- colare per le società anonime di diritto privato. In tale ambito, lo scopo è definito nei contratti societari o negli statuti. Al contrario, per la Posta, che è una società anonima di diritto speciale con compiti pubblici, lo scopo è sancito in particolare nell’arti- colo 3 LOP. Tale particolarità giustifica la verifica, ad opera di un’autorità, della legalità dell’acquisizione di partecipazioni da parte della Posta. Gli articoli 4a–4c LOP non si applicano all’acquisizione di partecipazioni in imprese da parte della Posta per le quali l’esecuzione del contratto («closing») è avvenuta prima dell’entrata in vigore della pre- sente revisione, sia per motivi di sicurezza di pianificazione e certezza del diritto sia sulla base di considerazioni concernenti il diritto transitorio.
La verifica è effettuata dalla PostCom, che sorveglia il mercato postale svizzero e vigila sulla qualità del servizio universale postale. I suoi compiti sono sanciti nella LPO. La PostCom è un’autorità federale che dispone di un segretariato specializzato e di una segreteria amministrativa; è un’istituzione indipendente, vincolata a istruzioni ed è ag- gregata al DATEC solo sul piano amministrativo. Inoltre, i membri sono esperti indipen- denti e non devono appartenere né lavorare per imprese attive nei mercati pertinenti
18 Cfr. DTF 138 I 378 consid. 8.6.1 seg., pag. 396 seg. in combinato disposto con consid. 8.5, pag. 395. Questa decisione del Tribunale federale, nota anche come «decisione Glarnersach», ha sollevato critiche nella dottrina: cfr. p. es. Giovanni Biaggini, ZBl 123 (2023) pagg. 665‑674; Peter Hettrich, APJ 21 (2012) pagg. 1467-1471; Andreas Lienhard, ZBJV 149 (2013) pagg. 816-818; René Rhinow, Die freie Wirtschaftsordnung ernst nehmen, NZZ del 4 settembre 2023, pag. 30; Markus Schott, dRSK (29 agosto 2012).