Rapporto sui risultati

Consultazione 2005/44: Revisione del Codice delle obbligazioni (Diritto della società anonima e diritto contabile) · 35 pagine

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aiti, cciati, Centre Patronal, economiesuisse, ethos, FER, industrie-holding, KMUnext, OAV, FSA, SSIC, UCS, SwissBanking, Chimica BS, Böckli, Gericke, Glanzmann). Per taluni, abbassare il valore nominale equivale ad allargare lo spazio di manovra di cui dispongono le imprese per modificare la struttura del capitale (aiti, cciati, economiesuisse, industrie-holding, KMU-next, Glanzmann).

Taluni temono tuttavia i problemi pratici derivanti da valori nominali molto bassi (SVSA, Nobel), ad esempio le difficoltà al momento di versare il dividendo (SVSA). Altri non vedono la necessità effettiva di ridurre ulteriormente il valore nominale (AG, SO, ZH).

In tale contesto, vari interpellati apprezzano espressamente la rinuncia a introdurre azioni senza valore nominale impropriamente dette (SH, ZG, PLR, UNI BE, industrieholding, OAV). Bär & Karrer, per contro, deplora che non vengono introdotte azioni senza valore nominale.

5.3 Conferimento in natura, liberazione per compensazione (art. 628 segg.)

BL, FSA, Bär & Karrer e Böckli si pronunciano sostanzialmente a favore delle nuove disposizioni in materia di conferimento in natura (art. 634). Non mancano tuttavia le voci critiche. Viene in particolare respinta la norma secondo cui possono essere oggetto di un conferimento in natura soltanto i beni realizzabili mediante cessione a terzi (economiesuisse, ASA, vpag, Gericke).

Le nuove regole della liberazione per compensazione suscitano reazioni contrastanti. Le opinioni divergono in particolare per quanto riguarda la liberazione per compensazione a scopo di risanamento (art. 634a). Essenzialmente favorevoli sono BE, BL, JU, FSA, Bär & Karrer, Glanzmann e Nobel. Altri tuttavia respingono la soluzione proposta (UNI GE, Böckli, Gericke); Böckli ad esempio obietta che la compensazione con crediti privi di valore indurrebbe a emettere azioni non interamente liberate.

5.4 Aumento ordinario del capitale (art. 650 segg.)

Non fanno l’unanimità le proposte in merito al diritto d’opzione (art. 652b). La maggioranza approva le specificazioni riguardo all’assunzione definitiva (BL, SO, UNI BE, FSA, Böckli, Gericke), ma da diverse parti vengono sollecitate modifiche (NE, PLS, Centre Patronal, FSA, Bär & Karrer, Gericke). Taluni deplorano tra l’altro che l’articolo 652b capoverso 2 contempla soltanto gli istituti soggetti alla legge sulle banche (BL, economiesuisse, UNI GE, BZ). Altri criticano la disposizione secondo cui la vendita delle azioni è nulla se la banca non onora gli impegni contrattuali ad essa correlata (NE, SO, PLS, UNI GE, Centre Patronal, economiesuisse, FSA, SwissBanking, Bär & Karrer, Gericke); tale norma viene ritenuta alquanto problematica per la protezione del commercio giuridico (a senso PLS, UNI GE, FSA, SwissBanking, Gericke).

È accolta con scetticismo anche la disposizione che fissa le modalità per l’esercizio del diritto d’opzione (art. 652b cpv. 5; NE, UNI BE, UNI GE, FER, SwissBanking, Gericke, Glanzmann). Gli oppositori obiettano in particolare che le modalità proposte rischiano di rendere impossibili gli aumenti di capitale necessari (a senso NE, FER, Glanzmann). Sostanzialmente favorevoli alla proposta si dicono FSA e Böckli.

UNI BE si dice espressamente favorevole a disciplinare il prezzo d’emissione delle azioni nel caso di diritti d’opzione negoziabili (art. 652b cpv. 6). NE, PLS, UNI GE,