Rapporto sui risultati

Consultazione 2005/44: Revisione del Codice delle obbligazioni (Diritto della società anonima e diritto contabile) · 35 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 29Fedlex · Rapporto sui risultati

Non suscitano obiezioni di sorta la normativa sulla relazione annuale (art. 961b) e il fatto che le piccole e medie imprese, ossia le società anonime di medie dimensioni, siano dispensate dal redigerne una (PLS, UNI BE). Qualcuno preferirebbe esentare da tale obbligo tutte le associazioni e le fondazioni, indipendentemente dalla loro importanza economica (proFonds). Altri chiedono che tutte le imprese siano tenute a stendere una relazione annuale (FSA, Bär & Karrer).

Taluni temono che le imprese potrebbero vedersi costrette a svelare segreti d’affari nella relazione annuale ed auspicano una norma tutelare per tale evenienza (ACF; a senso UDC).

Per industrie-holding, la disposizione sulla relazione annuale è formulata in maniera talmente vaga da contrastare con le prescrizioni chiare e particolareggiate esistenti sul piano internazionale. Alcuni interpellati suggeriscono di introdurre i cosiddetti «disclaimer» (clausole di esclusione della responsabilità), per schivare eventuali rischi di questo genere (SSIC, Chimica BS, a senso industrie-holding).

5.34 Allestimento dei conti in base a una normativa tecnica (art. 962 seg.)

Parte degli interpellati si dice espressamente favorevole alla possibilità di allestire i conti in base a una normativa tecnica (PLR, UNI BE, FSA, BZ, Bär & Karrer, Böckli). UNI LU in particolare spera che tale strumento rafforzi la tutela dei soci minoritari.

Altri fanno notare che il passaggio dal Codice delle obbligazioni a una normativa tecnica riconosciuta per la presentazione dei conti esula dalle capacità dirigenziali di molte piccole e medie imprese e comporta oneri finanziari considerevoli (UNI LU, KGL, a senso SUISA).

Taluni suggeriscono di rinunciare alla conformità al Codice delle obbligazioni se i conti vengono allestiti in base a una normativa tecnica ed eventualmente pure rielaborati sul piano fiscale (UNI GE, SwissBanking, Nobel).

Altri chiedono di allentare l’obbligo di allestire i conti in base a una normativa tecnica, in specie per le società cooperative (SUISA), gli istituti previdenziali (AR, BS, Vigilanza CPP e fondazioni) o le associazioni e le fondazioni (PLS, industrie-holding), ossia le associazioni e le fondazioni che raccolgono offerte pubbliche (proFonds).

Per RPC le società finanziarie che oltrepassano determinati valori soglia vanno obbligate per legge ad allestire i conti in base a una normativa tecnica. Tali valori soglia si impongono in particolare per la revisione ordinaria.

Taluni chiedono di sopprimere il diritto dei soci minoritari di esigere che i conti vengano allestiti secondo una normativa tecnica, perché ciò equivarrebbe a tutelare spropositatamente tali soci (economiesuisse, SwissBanking), cagionerebbe oneri smisurati (PLS, industrie-holding) e comporterebbe il rischio di abusi (PLS).

Altri suggeriscono di innalzare i valori determinanti (UNI BE, fenaco, FSA, Raiffeisen, Bär & Karrer), ad esempio prevedendo il diritto dei soci minoritari (soglia del 10 %) unicamente per le società soggette a revisione ordinaria (OAV, USAM, USF, USIE).

Taluni propongono una variante che consiste nell’offrire ai soci la possibilità, nell’ambito del diritto di interrogazione, di esigere il controllo di determinate voci del bilancio; tale controllo è accordato in base a una normativa tecnica (FSA, Bär & Karrer).

Viene poi suggerito qualche ritocco in merito all’applicazione delle normative tecniche riconosciute (art. 962a), perché si teme che la loro definizione possa collidere