Rapporto sui risultati
Consultazione 2005/44: Revisione del Codice delle obbligazioni (Diritto della società anonima e diritto contabile) · 35 pagine
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Taluni suggeriscono di creare un’ulteriore categoria di riserve da capitale («Altre riserve da capitale») per versamenti suppletivi agli azionisti e investimenti occulti, da registrare nella bilancia commerciale in un secondo tempo (AG, AR, BE, BL, FR, LU, SG, SO, SZ, TG, ZG, ZH).
Altri ritengono poco giustificato adoperare la riserva legale per debellare la disoccupazione e adottare misure volte a proseguire l’attività dell’impresa in tempo di cattivo andamento degli affari. Tale scopo potrebbe essere raggiunto rinunciando semplicemente alla distribuzione del dividendo. Senza contare che la disposizione darebbe adito a malintesi in quanto la riserva legale è un valore puramente contabile e non va a costituire una vera e propria riserva da capitale (UNI GE, FSA, Bär & Karrer).
Due partecipanti auspicano che venga mantenuta la possibilità di costituire riserve facoltative per versare dividendi quanto più regolari (PLS, Centre Patronal).
5.10 Azione di restituzione di prestazioni indebite (art. 678)
Ha raccolto reazioni alquanto contrastanti il nuovo disciplinamento dell’azione di restituzione di prestazioni indebite. Le associazioni economiche in particolare si dicono sostanzialmente contrarie alla proposta (aiti, cciati, Centre Patronal, economiesuisse, USAM, USF, Swissmem, vpag, USIE), criticata anche da PPD, UDC e Gericke. Secondo alcuni, le innovazioni comprometterebbero segnatamente la situazione giuridica dei membri della direzione, che – a seconda delle circostanze – dovrebbero temere per molto tempo di essere chiamati a restituire parte delle loro retribuzioni. In fin dei conti sarebbe il giudice a decidere se gli importi versati sono adeguati (UDC).
Altri per contro approvano le innovazioni, considerandole un contributo utile per migliorare la posizione dei detentori di quote di minoranza (BL, SO, PLR, PSS, UNI LU, ethos, KGL, KMU-next, OAV, USS, SSIC, Chimica BS, BZ, Böckli).
I pareri divergono in particolare nei punti esposti qui di seguito.
- Sono contrari a rinunciare alla condizione della malafede UDC, UNI GE, econo-
miesuisse, industrie-holding, SwissBanking, Swissmem, ASA, vpag, Bär & Karrer, Gericke, Böckli e Nobel. Böckli ritiene che non si possa esigere dagli interessati di restituire, a determinate condizioni, prestazioni accettate in buona fede. Sono per contro favorevoli all’idea di rinunciare alla condizione della malafede AG, PLR, UNI BE e FSA. A tale proposito AG menziona la pretesa di restituzione dell’indebito arricchimento, cui non si applica il concetto di malafede.
- Il nuovo capoverso 2 non esplicita più che le prestazioni debbano essere «mani-
festamene» sproporzionate rispetto alla loro controprestazione. Tale modifica è criticata da AG, PLR, UNI BE, UNI GE, economiesuisse, industrie-holding, SSIC, ASA, SwissBanking, vpag, Chimica BS, Bär & Karrer, Böckli, Gericke e Glanzmann, perché estenderebbe troppo il campo d’applicazione dell’azione (a senso PLR, UNI BE, SSIC, Chimica BS).
- Incontra forti resistenze pure la proposta di legittimare i creditori della società ad
agire in giudizio (AG, PLR, UDC, UNI GE, economiesuisse, industrie-holding, FSA, ASA, SwissBanking, Swissmem, vpag, USIE Bär & Karrer, Böckli, Gericke, Glanzmann, Nobel). La proposta suscita invece l’espresso benestare di SH, PSS, UNI BE e KMU-next.
- Anche l’estensione a dieci anni del termine di prescrizione (cpv. 4) è respinto da
vari interpellati (SH, UDC, UNI GE, economiesuisse, industrie-holding, ASA,