Rapporto sui risultati
Consultazione 2005/44: Revisione del Codice delle obbligazioni (Diritto della società anonima e diritto contabile) · 35 pagine
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Taluni chiedono che i parametri a tutela del principio del valore più basso e dei principi di presentazione regolare dei conti vengano verificati a scadenza annuale e, se del caso, adeguati (AG, BE, BL, GL, LU, SO, SZ, TG, TI, ZH).
La possibilità di rinunciare a sciogliere ammortamenti o rettifiche di valore che non hanno più ragione d'essere (art. 960a cpv. 4) suscita due critiche distinte: da una parte la rinuncia sarebbe in contrasto con il divieto di costituire riserve arbitrarie (RPC, ACF, UNI BE, Böckli, Bourquin), dall’altro il diritto fiscale poggia sul presupposto che gli ammortamenti e le rettifiche di valore vengono sciolti quando non hanno più ragione di essere. Poiché con l’inversione del principio dell’importanza determinante tale scioglimento fiscale va iscritto nei conti allestiti secondo il Codice delle obbligazioni (art. 960f), taluni temono l’insorgere di incongruenze (SO, ZH, UNI BE).
Suscita qualche critica la costituzione di riserve di fluttuazione, perché in certi casi potrebbero risultarne riserve arbitrarie. Taluni chiedono pertanto di non ammettere riserve di fluttuazione se non vengono superati né il corso alla data di chiusura del bilancio né il valore d’acquisto (AG, BL, BE, GL, LU, SG, SZ, TG, ZG, ZH).
Taluni chiedono di far coincidere meglio la disposizione sulla valutazione di immobilizzazioni (art. 960d) con quella relativa all’articolazione minima del bilancio (economiesuisse, RPC, ASA). Per ASA mancano norme sulle immobilizzazioni finanziarie e immateriali. PLS critica la definizione delle partecipazioni e chiede di considerare tali anche le quote che rappresentano meno del 20 per cento dei diritti di voto. ASA invece chiede di innalzare la soglia al 50 per cento dei diritti di voto.
Riguardo alla valutazione dei debiti (art. 960e), taluni fanno notare che la possibilità di stanziare accantonamenti per garantire durevolmente la prosperità dell'impresa (art. 960e cpv. 3 n. 4) è contraria al divieto di costituire riserve arbitrarie sancito all’articolo 960 capoverso 2 (FSA, ACF, Bär & Karrer, Böckli, Boemle, Bourquin).
Secondo alcuni interpellati, gli accantonamenti non più giustificati presentano le stesse incongruenze degli ammortamenti e delle rettifiche di valore senza ragione di essere (SO, ZH, ASA, UNI BE, UNI GE) e di conseguenza andrebbero sciolti (AG, AR, BE, BL, FR, GL, LU, SG, SO, SZ, TG, TI, ZG, ZH, Böckli, Boemle).
5.32 Rapporto con il diritto fiscale (art. 960f)
Per il rapporto tra diritto contabile e diritto fiscale, l’avamprogetto prevede «l’inversione del principio dell’importanza determinante», secondo cui le rettifiche di valore, gli ammortamenti e gli accantonamenti che non esplicano effetti dal profilo fiscale vanno sciolti anche nel conto annuale allestito conformemente al Codice delle obbligazioni.
Tale inversione del principio dell’importanza determinante è respinta da un gran numero di interpellati (BE, SO, PLS, UNI BE, UNI GE, Centre Patronal, economiesuisse, fenaco, industrie-holding, USAM, CCIS, USF, SwissBanking, ASA, vpag, USIE, BC ZG, Bär & Karrer, Böckli). Altri si dicono perlomeno scettici (RPC, CaFi, Bourquin). Taluni esprimono invece un parere favorevole (ZG, PLR) o considerano la proposta un compromesso opportuno sul piano politico, seppur gravato da grandi incertezze (FSA). Gli argomenti a sfavore sono elencati qui di seguito.
− Taluni ritengono paradossale che per il bilancio e il conto economico sia determi-
nante il diritto fiscale e non l’analisi contabile (UNI GE, Centre Patronal, fenaco, RPC, ASA, Bär & Karrer, a senso SwissBanking).