Rapporto sui risultati

Consultazione 2005/44: Revisione del Codice delle obbligazioni (Diritto della società anonima e diritto contabile) · 35 pagine

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ce respinta da PLS, UDC, UNI BE, aiti, cciati, Centre Patronal, economiesuisse, OAV, BC ZG e Gericke, che preferirebbero lasciare le imprese libere di scegliere la procedura da adottare per eleggere gli amministratori.

La maggioranza è contraria a un periodo di nomina limitato a un anno per gli amministratori (SH, SZ, ZH, PPD, PLR, PLS, UDC, UNI BE, aiti, ASIP, cciati, Centre Patronal, economiesuisse, FER, industrie-holding, GS, FSA, SSIC, ASA, SwissBanking, Swissmem, vpag, Basilea, Chimica BS, BC ZG, Bär & Karrer, Böckli; Gericke, Glanzmann, Nobel). Taluni affermano in particolare che la brevità del mandato potrebbe pregiudicare il lavoro del consiglio d’amministrazione (a senso UNI BE, GS, ASA, SwissBanking, Böckli, Glanzmann). Altri sostengono che la proposta rende impossibile scaglionare l’elezione degli amministratori, il che comprometterebbe la continuità della conduzione aziendale (SH, SZ, ZH, PLR, aiti, ASIP, cciati, economiesuisse, industrie-holding, SSIC, Swissmem, ASA, Basilea, Chimica BS). Altri ancora temono pressioni nei confronti degli amministratori più esigenti, che rischierebbero di non venir più inseriti nelle «liste elettorali» varate dalla direzione (a senso UNI GE, economiesuisse, industrie-holding, FSA, Bär & Karrer, Böckli).

Taluni suggeriscono un limite legale di tre anni per la durata del mandato (TI, PEV, UNI BE, UNI GE, FSA, Bär & Karrer, Böckli, Tettamanti).

L’elezione annuale è approvata da AG, AR (per le società quotate in borsa), NE, TG, PSS, ethos, USS, USAM (per le società quotate in borsa), FSN, USS (per le società quotate in borsa), USF (per le società quotate in borsa), USIE (per le società quotate in borsa), BZ e Tettamanti.

Per rafforzare ulteriormente la posizione dell’assemblea generale, taluni propongono di affidarle il compito cogente di eleggere il presidente del consiglio d’amministrazione (GL, ACTARES, USS). In tal modo, l’assemblea generale potrebbe reagire anche in via indiretta a un eventuale doppio mandato del presidente del consiglio d’amministrazione (stessa persona a capo del consiglio d’amministrazione e della direzione; USS).

Riscuote ampi consensi l’idea di disciplinare esplicitamente i conflitti d'interessi dei membri del consiglio d'amministrazione e della direzione (art. 717a; AG, GE, LU, PLR, UNI BE, UNI GE, ethos, OAV, FSA, Swissmem, Bär & Karrer, Böckli, Gericke). PLS e Centre Patronal giudicano superflua la disposizione, in quanto basterebbe la norma sull’obbligo di fedeltà del consiglio d’amministrazione (art. 717 CO).

LU e SwissBanking ritengono che i membri della direzione non debbano comunicare i propri conflitti d’interesse al presidente del consiglio d’amministrazione, ma al direttore generale. GS giudica poco incisiva la disposizione. Gli amministratori andrebbero obbligati per legge a evitare conflitti d’interesse. UNI BE deplora che la proposta non disciplina i conflitti d’interesse in seno a un gruppo (cfr. anche n. 5.39 infra).

Qualcuno critica la proposta di escludere l’amministratore interessato dalla decisione che lo obbliga a ricusarsi (art. 717a cpv. 3), paventando difficoltà nel caso di azioni di responsabilità secondo il diritto della società anonima. Potrebbero altresì sorgere problemi nei casi in cui l’amministratore in questione è l’unico a disporre delle informazioni rilevanti ai fini del processo decisionale (Bär & Karrer). UNI GE teme infine che la disposizione potrebbe servire a «eliminare» amministratori non graditi.