Rapporto esplicativo
Consultazione 2005/74: Modifica della legge federale sulla procedura penale: Vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione · 25 pagine
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dell’ordinanza sul personale federale16). Il problema dell'influenza politica sull'azione penale e della limitazione dell’indipendenza tecnica può essere risolto con
un’appropriata definizione legale delle competenze in materia di vigilanza e una rispettiva limitazione della facoltà di impartire istruzioni. Un tale modello di vigilanza corrisponde ai disciplinamenti della maggior parte dei Cantoni e dei Paesi dell’Europa occidentale.
Il Consiglio federale ritiene che l'accentramento della vigilanza presso il Tribunale penale federale costituisca un'opzione percorribile ma poco vantaggiosa, dato che, oltre a rendere difficoltoso il coordinamento degli ambiti menzionati al numero 2.4.1, metterebbe in discussione l’indipendenza del Tribunale.
Sarebbe ipotizzabile anche un accentramento della vigilanza presso il Tribunale federale. In tal caso, date le dimensioni del Tribunale e la ripartizione dei compiti tra le diverse sezioni, il rischio di minare l’indipendenza del Tribunale a causa delle relazioni di vigilanza che esso intratterrebbe con una parte al procedimento sarebbe minore rispetto al caso del Tribunale penale federale. Tuttavia, a sfavore di tale opzione depone in particolare il fatto che il Tribunale federale stesso ritenga inopportuna l’assunzione di tale compito.
Il trasferimento formale della vigilanza al Consiglio federale è considerato inappropriato, poiché quest’ultimo dovrebbe essenzialmente delegarla a sua volta al Dipartimento.
Parimenti inappropriata è considerata l’istituzione di una speciale commissione di vigilanza parlamentare o mista, poiché in tal modo non sarebbe possibile risolvere la questione dell'armonizzazione delle decisioni relative alle risorse, all’allestimento del preventivo e alla politica estera.
2.6. Tribunali consultati
Prima di presentare la sua richiesta al Consiglio federale, il DFGP ha chiesto al Tribunale federale (incluso il Tribunale federale delle assicurazioni) e al Tribunale penale federale di pronunciarsi in merito alla problematica descritta, alle opzioni di accentramento della vigilanza e al modo di procedere previsto. Entrambi i tribunali hanno anche potuto esprimersi a titolo preliminare in merito all’avamprogetto di legge con la possibilità di cambiare opinione durante la procedura di consultazione. In sostanza, il Tribunale federale dà la priorità al disciplinamento vigente. Il Tribunale penale federale propende per un organo di vigilanza speciale da creare ex novo, in cui sarebbero rappresentati il Parlamento, il Consiglio federale e i tribunali.
3. Attuazione del mandato del Consiglio federale
3.1. Necessità di una procedura rapida
Alla luce dei problemi illustrati, le necessarie modifiche di legge vanno adottate con urgenza; una rapida elaborazione delle necessarie disposizioni è possibile, date l'estensione e la portata ridotte. Attualmente sono in corso due progetti legislativi concernenti tale ambito giuridico problematico, ma il presente progetto non può esservi integrato. Il messaggio concernente il Codice di procedura penale svizzero riguarda infatti soltanto il diritto processuale materiale e non l’organizzazione delle autorità preposte al perseguimento penale. Inoltre, siccome il tempo a disposizione non sarebbe sufficiente per effettuare una procedura di consultazione, l’integrazione in questa pratica non è presa in considerazione. Dal punto di vista tecnico vi sarebbe stata
16 RS 172.220.111.3
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