Rapporto esplicativo

Consultazione 2005/74: Modifica della legge federale sulla procedura penale: Vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione · 25 pagine

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un rapporto di vigilanza. Se si accentrasse la vigilanza presso un tribunale, il Dipartimento incontrerebbe inoltre maggiori difficoltà nel coordinare le attività del Ministero pubblico della Confederazione con quelle degli altri servizi amministrativi interessati (Polizia giudiziaria federale, Servizio di analisi e prevenzione, Ufficio federale di giustizia nell’ambito dell’assistenza giudiziaria internazionale). È tuttavia auspicabile che i settori del perseguimento penale transfrontaliero e della relativa cooperazione internazionale si uniformino, almeno nelle grandi linee, alla politica estera del Consiglio federale. Inoltre, data la sua funzione e l'organico di cui dispone, un tribunale non è stato concepito per esercitare una vigilanza amministrativa diretta (controllo del preventivo e delle finanze, gestione delle risorse personali e materiali) su un’autorità d’esecuzione relativamente grande; l’attribuzione della vigilanza amministrativa comporterebbe presumibilmente un aumento dell'organico.

2.4.2. Accentramento della vigilanza presso il Tribunale federale

Di principio valgono gli stessi vantaggi e svantaggi illustrati in caso di attribuzione della vigilanza al Tribunale penale federale. Sebbene il pericolo di intaccare

l’imparzialità della Corte di cassazione penale del Tribunale federale dovrebbe essere leggermente inferiore di quello sussistente per il Tribunale penale federale, dato che soltanto una parte dei casi del Ministero pubblico della Confederazione finisce davanti alla Corte di cassazione penale, il problema di fondo rimane.

2.4.3. Accentramento della vigilanza presso il DFGP

Vantaggi: la vigilanza amministrativa potrebbe continuare a essere svolta nel contesto della vigilanza sull’Amministrazione federale (vigilanza gerarchica). Questo vale in particolare per la gestione delle risorse e l’allestimento del preventivo. La collaborazione e il coordinamento con la Polizia giudiziaria federale, il Servizio di analisi e prevenzione nonché con l’Ufficio federale di giustizia nell’ambito dell’assistenza giudiziaria internazionale sarebbe facilitata. Sarebbe inoltre agevolato il coordinamento delle attività transfrontaliere del Ministero pubblico della Confederazione con la politica estera del Consiglio federale. Un tale modello di vigilanza corrisponde di principio anche ai disciplinamenti vigenti nella maggior parte dei Cantoni e degli Stati limitrofi. Tale modello non esclude nemmeno che il Consiglio federale possa mantenere le competenze in materia di nomina e le attribuzioni disciplinari.

Svantaggi: si potrebbe sostenere che il Ministero pubblico della Confederazione, in quanto organo dell’organizzazione giudiziaria, potrebbe essere eccessivamente influenzato dall’esecutivo e quindi dalla politica. Tale svantaggio potrebbe essere controbilanciato adottando un disciplinamento legale appropriato o limitando i diritti dell’esecutivo di impartire istruzioni nel singolo caso. Per poter esercitare una piena vigilanza, il Dipartimento dovrebbe inoltre acquisire le conoscenze e le competenze necessarie alla vigilanza tecnica.

2.4.4 Accentramento della vigilanza presso il Consiglio federale

Di principio valgono gli stessi vantaggi e svantaggi illustrati in caso di attribuzione della vigilanza al DFGP. Occorre tuttavia rilevare che il controllo generale da parte del Consiglio federale, stabilito dal vecchio articolo 14 capoverso 1 PP15, ha dato adito a problemi supplementari, poiché la suddivisione delle singole competenze in materia di vigilanza tra il Consiglio federale e il DFGP era talvolta controversa (p. es. in occasione del cosiddetto affare delle schedature). Anche se tale problema potrebbe essere risolto descrivendo chiaramente l’attribuzione delle singole competenze in

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