Rapporto esplicativo

Consultazione 2005/74: Modifica della legge federale sulla procedura penale: Vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione · 25 pagine

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dell’Amministrazione, è ad esempio pensabile di affidare la valutazione delle questioni tecniche a un piccolo gruppo di persone esterne all’Amministrazione (p. es.

giudici e procuratori in pensione). Il Dipartimento parte dal presupposto che l'organico necessario possa essere costituito mediante trasferimenti all’interno del Dipartimento, in modo da non dover procedere ad alcuna assunzione supplementare.

L'aumento del carico di lavoro del Dipartimento, del resto, comporterà uno sgravio corrispondente del Tribunale penale federale. Si presume inoltre che, una normativa più chiara che riduca le incertezze e i conflitti potrà comportare una diminuzione delle spese complessive derivanti dalla vigilanza .

La modifica auspicata non avrà particolari conseguenze economiche.

6.1.4. Freno alle spese

Secondo l’articolo 159 capoverso 3 lettera b della Costituzione federale, gli impegni finanziari implicanti nuove spese uniche di oltre 20 milioni di franchi o nuove spese annue ricorrenti di oltre 2 milioni di franchi richiedono il consenso della maggioranza dei membri di ciascuna Camera. La modifica di legge non comporta spese di tale portata.

6.1.5. Aspetti redazionali

Secondo le istruzioni vigenti in materia di parità linguistica tra i sessi, in tedesco per le denominazioni delle cariche dovrebbero essere utilizzate le forme doppie («il procuratore generale o la procuratrice generale della Confederazione»). La presente revisione rinuncia tuttavia ad applicare tale principio. L'utilizzo di tali forme creerebbe infatti confusione, dato che esse non vengono impiegate nelle parti della legge che non vengono modificate. L'adeguamento corrente di tutte le denominazioni delle cariche nella legge andrebbe oltre il quadro del presente progetto di revisione. Occorre altresì rilevare che la presente legge sarà comunque soppiantata dal Codice di procedura penale svizzero, attualmente in fase di elaborazione.

6.2. Commento alle singole disposizioni

Ad titolo prima dell’articolo 14

Le nuove disposizioni non concernono soltanto lo statuto e le competenze del procuratore generale della Confederazione, bensì soprattutto lo statuto e l’organizzazione del Ministero pubblico della Confederazione in quanto istituzione. È pertanto giustificato modificare di conseguenza il titolo.

Ad articolo 14

Ad cpv. 1:

Il capoverso 1 stabilisce che il procuratore generale della Confederazione, i suoi sostituti e le altre persone abilitate a rappresentarlo devono essere nominati dal Consiglio federale. Sotto il profilo del contenuto, tale competenza in materia di nomina corrisponde al diritto vigente, ma attualmente è disciplinata soltanto parzialmente da una legge in senso formale (si veda l’art. 16 cpv. 2 e 3 PP).

La prassi ha prodotto una pluralità di designazioni di cariche con funzioni conformemente differenziate. Oltre ai due sostituti veri e propri che possono svolgere tutte le funzioni del procuratore generale, vi sono funzioni (in particolare per quanto concerne i procuratori federali, i procuratori federali straordinari e i sostituti dei procuratori federali) per le quali i titolari dispongono soltanto di facoltà di rappresentanza parziali e differenziate. Per tali funzioni il capoverso 1 introduce il termine generale di «procuratori» e le loro designazioni e singole competenze devono essere disciplinate a livello di ordinanza (si veda l'art. 14a).

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