Rapporto esplicativo
Consultazione 2005/74: Modifica della legge federale sulla procedura penale: Vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione · 25 pagine
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trebbe mettere in discussione l’imparzialità del tribunale nei confronti delle parti8. Vero è che l’articolo 17 capoverso 3 LTPF stabilisce che i membri della Corte dei reclami penali che si sono occupati di reclami contro il Ministero pubblico della Confederazione non possono in seguito, nella stessa causa, fungere da membri della Corte penale. Ma la vigilanza non si esaurisce nelle decisioni sui reclami contro l’operato del Ministero pubblico della Confederazione: la ricezione dei rapporti e il diritto di impartire istruzioni costituiscono aspetti che vanno oltre il caso concreto e non possono essere regolati dalle disposizioni in materia di ricusazione.
2. Mandato del Consiglio federale
2.1. Contenuto del mandato
Il 3 dicembre 2004 il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento di giustizia e polizia, su domanda di quest’ultimo, di presentare, in vista dell'espletamento di una procedura di consultazione, un avamprogetto con le necessarie modifiche di legge che:
a. attribuisca al DFGP la vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione, fatti salvi i rimedi giuridici nonché le competenze in materia di nomina e le attribuzioni disciplinari del Consiglio federale;
b. definisca il contenuto della vigilanza e le i poteri che ne derivano per il DFGP, tenendo conto della legalità e dell’indipendenza dell'azione penale; in particolare occorre esaminare in che misura il Dipartimento:
- può chiedere rapporti sull’attività complessiva del Ministero pubblico della Confederazione;
- può impartire istruzioni generali (p. es. per la conclusione di trattati internazionali) al Ministero pubblico della Confederazione;
- soggiace a un divieto di impartire istruzioni nel singolo caso.
2.2. Obiettivi della nuova normativa
La nuova normativa mira a istituire una vigilanza efficace e coerente sul Ministero pubblico della Confederazione. Una tale vigilanza deve garantire che il Ministero pubblico della Confederazione adempia i suoi compiti legali in modo ottimale, ad esempio impiegando razionalmente le risorse di cui dispone. Si intende conseguire tale risultato attribuendo tutti i poteri di vigilanza gerarchica a una sola autorità, la quale si assume dunque l'intera responsabilità della vigilanza. In tal modo l’autorità di vigilanza può acquisire una visione d’insieme del disbrigo delle pratiche da parte del Ministero pubblico della Confederazione e delle risorse di cui necessita, adottando se del caso le misure previste dalla legge.
Nel presente contesto, per vigilanza e vigilanza gerarchica si intende la verifica dell’adempimento dei compiti secondo i principi della legalità e dell’economicità, nonché la sua armonizzazione con la politica globale del Consiglio federale e del Parlamento (in particolare la politica giuridica, estera, finanziaria e in materia di personale); per contro, occorre evitare che la vigilanza possa ingerire nell’attività di perseguimento penale svolta dal Ministero pubblico della Confederazione in un caso specifico. La vigilanza gerarchica non include neppure i rimedi giuridici contro le decisioni del Ministero pubblico della Confederazione.
Il contenuto della vigilanza va definito nella legge in modo più concreto di quanto avvenga attualmente. La concentrazione della vigilanza deve tener conto del fatto che il
8 Si veda in merito Christoph Mettler, Staatsanwaltschaft, Freiburger Diss., Basilea/Ginevra/Monaco 2000, pag. 238. C:\Documents and Settings\bj-ls\Local Settings\Temporary Internet Files\OLK3\i Erläuternder Bericht-Entwurf 16.6.05-22.doc