Rapporto esplicativo

Consultazione 2005/74: Modifica della legge federale sulla procedura penale: Vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione · 25 pagine

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un’importanza relativamente grande per i soggetti di diritto, il numero e l’ubicazione delle sedi distaccate vanno stabiliti mediante ordinanza.

La lettera d prevede che l’ordinanza disciplini anche i principi di ripartizione delle pratiche. In tal modo è ad esempio possibile evitare che i procedimenti vengano influenzati negativamente da criteri puramente casuali (p. es. ordine cronologico delle denunce) o inappropriati. I criteri essenziali di ripartizione possono essere ad esempio la lingua, un carico di lavoro individuale uniforme, conoscenze particolari e simili.

Ad cpv. 2:

La lettera a si propone di permettere di definire nell’ordinanza, se necessario, criteri generali per determinare la lingua del procedimento. Le regole attualmente vigenti (art 97 e 98 PP) si riferiscono al processo dinanzi a un tribunale; siccome mancano specifici criteri legali per la determinazione della lingua nella fasi precedenti del procedimento, oggigiorno tali criteri vanno sviluppati di caso in caso. Negli ultimi tempi, con l’aumento del personale e il decentramento del Ministero pubblico della Confederazione nonché l’ampliamento del suo settore di competenza, la determinazione della lingua del procedimento ha spesso dato adito a incertezze.

Lettera b: un punto relativamente delicato è spesso rappresentato dall’informazione del pubblico in merito al procedimento. Da un lato, il diritto del pubblico

all’informazione e il mandato delle autorità di informare il pubblico in merito alla sua attività possono confliggere con il diritto degli interessati alla protezione della loro personalità. Il coordinamento tra i diversi servizi interessati da un procedimento può porre problemi in particolare per quanto concerne il momento e il contenuto

dell’informazione. Una relativa ordinanza può consacrare una determinata prassi e garantire il coordinamento. La relativa raccomandazione del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa20 potrebbe fornire le linee direttive per un’eventuale ordinanza.

Lettera c: l’intensa comunicazione, oggigiorno indispensabile, tra il Ministero pubblico della Confederazione e i servizi esteri richiede non di rado accordi che vanno oltre il singolo caso. Tali convenzioni possono coincidere, ma anche collidere, con interessi di politica estera tutelati da altri servizi della Confederazione. Al fine di garantire una politica estera coerente, le relazioni tra organi dello Stato e autorità estere, in particolare in occasione della negoziazione e della conclusione di convenzioni, soggiacciono a un ampio controllo da parte del Consiglio federale. Quest’ultimo deve pertanto poter eventualmente disciplinare il modo di procedere e le competenze per la conclusione di convenzioni amministrative con servizi esteri anche per il settore di competenza del Ministero pubblico della Confederazione.

Ad articolo 15

Ad cpv. 1:

Tale disposizione pone l’accento sul fatto che l'azione penale ha il suo fondamento nel diritto; la formulazione si basa sul principio sancito dall’articolo 5 capoverso 1 della Costituzione federale. In considerazione delle particolari funzioni del Ministero pubblico della Confederazione nel perseguimento penale, essa precisa anche che considerazioni di opportunità non possono essere determinanti in tale ambito, a meno che disposizioni legali non riconoscano un relativo margine di manovra. La normativa si ripercuote anche sulla facoltà di impartire istruzioni da parte dell’autorità di vigilanza la quale, nelle sue decisioni, deve tener conto degli stretti vincoli che uniscono il Ministero pubblico al diritto.

20 Raccomandazione del Comitato dei Ministri agli Stati membri sulla diffusione da parte dei media di informazioni relative a procedimenti penali, Rec [2003]13 del 10 luglio 2003 C:\Documents and Settings\bj-ls\Local Settings\Temporary Internet Files\OLK3\i Erläuternder Bericht-Entwurf 16.6.05-22.doc