Rapporto esplicativo

Consultazione 2005/74: Modifica della legge federale sulla procedura penale: Vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione · 25 pagine

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4. Principi della normativa proposta in materia di vigilanza

4.1. Obiettivi della normativa

Il progetto di normativa persegue i seguenti obiettivi:

- le competenze nell’ambito della vigilanza gerarchica vanno accentrate presso il DFGP e definite a livello di legge;

- la legalità, l’indipendenza, l’adeguatezza e l’efficacia del perseguimento penale vanno garantite;

- le competenze in materia di nomina e le attribuzioni disciplinari del Consiglio federale vanno mantenute;

- il sistema dei rimedi giuridici va modificato; i rimedi giuridici vanno separati chiaramente dagli istituti preposti alla vigilanza.

4.2. Accentramento della vigilanza tecnica e amministrativa

Di principio la normativa presentata attribuisce al Dipartimento l’integralità della vigilanza tecnica e amministrativa. Il Ministero pubblico della Confederazione soggiace a una vigilanza chiaramente definita. In tal modo si conferma che le funzioni d’indagine e accusa sono di principio intese come funzioni esecutive; in tale contesto occorre rilevare che il principio di legalità si applica anche alle azioni dell’esecutivo.

4.3. Limiti dei poteri dell’autorità di vigilanza

4.3.1. Osservazioni generali

Dato che nel singolo caso le funzioni d’indagine e di accusa comprendono poteri molto ampi che possono tradursi in ingerenze pesanti e dirette (ancorché limitate nel tempo) nei diritti fondamentali, occorre creare garanzie istituzionali che prevengano le ingerenze politiche e le influenze informali da parte dell’autorità di vigilanza nei singoli procedimenti. A tal fine, è necessario che la legge limiti i diritti di impartire istruzioni inclusi nella vigilanza e che corrispondenti prescrizioni formali garantiscano la trasparenza e la certezza del diritto.

4.3.2. Limiti materiali della facoltà di impartire istruzioni

La più importante limitazione delle competenze in materia di vigilanza è un chiaro divieto per il Consiglio federale e il Dipartimento di emanare istruzioni relative a un procedimento specifico. In tal modo è esclusa la possibilità da parte dell’autorità di vigilanza di impartire istruzioni in determinati procedimenti, possibilità spesso criticata nei Paesi limitrofi che vantano modelli di vigilanza analoghi.

4.3.3. Requisiti formali delle istruzioni

Per tutelarsi da influssi non trasparenti sui singoli procedimenti, sono stabiliti requisiti formali per le altre istruzioni impartite dalle autorità di vigilanza:

- le istruzioni generali che si ripercuotono sul procedimento devono essere pubblicate come ordinanze del Consiglio federale; il Tribunale penale federale e il Ministero pubblico della Confederazione vanno previamente consultati.

- Le altre istruzioni devono essere emanate per scritto. In forma generale possono servire all’esercizio della vigilanza tecnica e amministrativa. Nel singolo caso possono essere impartite per colmare carenze di gestione, ma non possono riguardare l’avvio, lo svolgimento o la chiusura di determinati procedimenti, la rappresentanza dell’accusa dinanzi al tribunale o l'esperimento di rimedi giuridici nel singolo caso. Prima di impartire istruzioni occorre consultare previamente il Ministero pubblico della Confederazione.

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