Rapporto esplicativo

Consultazione 2005/74: Modifica della legge federale sulla procedura penale: Vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione · 25 pagine

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conduzione o la chiusura di procedimenti, la rappresentanza dell’accusa dinanzi a un tribunale e l'esperimento di rimedi giuridici.

- Per le istruzioni generali vanno osservate le condizioni poste dal capoverso 1 che richiedono, negli ambiti menzionati, la forma dell’ordinanza dipartimentale. Ciò vale in particolare per le istruzioni generali relative all’apertura, alla conduzione o alla chiusura di procedimenti nonché alla rappresentanza dell’accusa dinanzi a un tribunale e all'esperimento di rimedi giuridici.

Prima di emanare le istruzioni occorre consultare formalmente il Ministero pubblico della Confederazione. Nell’interesse della trasparenza e della certezza del diritto, è inoltre richiesta la forma scritta.

Ad articolo 17 capoverso 1

L’«alta vigilanza» esercitata dalla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale sulla polizia giudiziaria deve essere soppressa così come il relativo rinvio previsto da questa disposizione. La vigilanza vera e propria sulla Polizia giudiziaria federale, facente parte dell’Ufficio federale di polizia, è esercitata dal DFGP nell’ambito della vigilanza gerarchica ordinaria. Il controllo della legalità dei singoli atti della polizia giudiziaria è svolto, mediante le vie di ricorso, dalla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale.

Ad abrogazione dell’articolo 15 della legge sulla responsabilità

Se un impiegato della Confederazione commette un reato attinente alla sua attività o alla sua condizione ufficiale, è necessario un permesso per promuovere un procedimento penale nei confronti di tale persona (art. 15 cpv. 1 LResp). A seconda della funzione della persona interessata, il permesso è accordato dal Dipartimento federale di giustizia e polizia, dalla Delegazione amministrativa dell’Assemblea federale,

dalla Commissione amministrativa del Tribunale federale delle assicurazioni o dalla direzione del Tribunale penale federale. Tale disposizione disciplina inoltre i dettagli della procedura di autorizzazione a procedere e dell’impugnazione del rifiuto di concedere tale autorizzazione.

La legittimazione a ricorrere del procuratore pubblico del Cantone nel quale l’atto è stato commesso è stata soppressa, manifestamente per errore, nell'ambito del «progetto sull’efficienza» (si veda il n. 1.1). Il Tribunale federale ha ritenuto che, malgrado l’abrogazione dell’articolo 15 capoverso 5bis LResp, la legittimazione a ricorrere doveva essere riconosciuta al procuratore pubblico del Cantone nel quale l’atto è stato commesso. Dal canto suo, il Ministero pubblico della Confederazione non è mai stato legittimato a ricorrere contro il diniego di un’autorizzazione a procedere da lui richiesta. Anche dopo l’ampliamento dei compiti e delle competenze del Ministero pubblico della Confederazione mediante il «progetto sull’efficienza», il Tribunale federale si è rifiutato di riconoscergli la legittimazione a ricorrere contro un diniego del Dipartimento federale di giustizia e polizia; dall’assenza di una regola esplicita ha dedotto che spettasse al Dipartimento, di cui fa parte il Ministero pubblico della Confederazione, difendere, al momento della decisione, anche gli interessi pubblici rappresentati dall’accusatore federale25. Secondo il collegio peritale, l’accusatore pubblico federale dovrebbe essere trattato allo stesso modo degli accusatori pubblici cantonali. Il collegio peritale ha proposto di accordare al procuratore generale della Confederazione, mediante una modifica di legge, la legittimazione a ricorrere contro il diniego di un’autorizzazione a procedere da parte del DFGP.

25 Decisione del Tribunale federale 2A.379/2004 del 9 novembre 2004. C:\Documents and Settings\bj-ls\Local Settings\Temporary Internet Files\OLK3\i Erläuternder Bericht-Entwurf 16.6.05-22.doc