Rapporto esplicativo
Consultazione 2005/74: Modifica della legge federale sulla procedura penale: Vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione · 25 pagine
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di determinate misure procedurali). In tale contesto non s'impone dunque un esame della vigilanza sui giudici istruttori federali.
5.2. Rapporto tra il Ministero pubblico della Confederazione e la Polizia giudiziaria federale
Attualmente la Polizia giudiziaria federale, in quanto facente parte dell’Ufficio federale di polizia, è sottoposta integralmente alla vigilanza del Dipartimento competente. Tuttavia, in forza delle disposizioni della PP (art. 15 cpv. 1, art. 17 cpv. 1, art. 104 cpv. 1 PP) essa è nel contempo posta sotto la direzione del procuratore generale della Confederazione, benché le opinioni divergano quando si tratta di stabilire se tale direzione riguardi soltanto l’attività di indagine vera e propria o includa anche competenze organizzative. La risposta a tale quesito richiederebbe chiarimenti approfonditi che, data la loro portata organizzativa, andrebbero oltre il presente mandato. La disposizione determinante al riguardo, prevista dall’articolo 17 capoverso 1 PP, resta pertanto invariata.
6. L'avamprogetto di legge
6.1. Osservazioni generali
6.1.1. Costituzionalità e deleghe di competenze
La normativa proposta comporta una modifica della PP e di due altre leggi. Le modifiche si fondano sull’articolo 123 della Costituzione federale (Cost.)18 che attribuisce alla Confederazione la competenza di legiferare nell’ambito del diritto penale e del diritto di procedura penale.
L’avamprogetto contiene diverse deleghe di competenze legislative a favore del Consiglio federale e del Dipartimento. Esse concernono quasi esclusivamente aspetti organizzativi; non è prevista una delega della competenza a disciplinare diritti e doveri di privati non contemplati dalla legge.
6.1.2. Rapporto con il diritto internazionale
La normativa proposta rientra anzitutto nel diritto di organizzazione interno; non ha alcun rapporto diretto con il diritto internazionale. La Raccomandazione del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa agli Stati membri sul ruolo del Ministero pubblico nel sistema della giustizia penale è rispettata.
6.1.3. Conseguenze sul personale, finanziarie ed economiche
La vigilanza amministrativa sul Ministero pubblico della Confederazione è già ora esercitata dal DFGP; di principio gli oneri che ne derivano restano invariati.
L’assunzione della vigilanza tecnica richiede in particolare il possesso delle conoscenze specialistiche e di un organico adeguato. La Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale stima il dispendio ordinario per la vigilanza tecnica in senso stretto (ossia al di fuori della procedura di ricorso e sim.) a 1,5-3 mesi di lavoro all’anno per una persona formata e che abbia maturato la necessaria esperienza (ossia il 25% di un posto a tempo pieno). Nel corso della fase di istituzione tale dispendio potrebbe essere leggermente superiore.
Il modo in cui va organizzato l’esercizio della vigilanza all’interno del Dipartimento non va disciplinato a livello di legge. Basandosi sull’articolo 57 capoverso 1 della legge federale del 21 marzo 199719 sull’organizzazione del Governo e
18 RS 101
19 RS 172.010
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