Rapporto esplicativo

Consultazione 2005/74: Modifica della legge federale sulla procedura penale: Vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione · 25 pagine

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Ministero pubblico della Confederazione svolge una funzione di amministrazione della giustizia. La necessità dell’indipendenza tecnica dell’autorità di perseguimento penale è incontestata. Seguendo l’esempio della maggior parte dei codici di procedura penale cantonali, anche l’avamprogetto di Codice di procedura penale svizzero prevede l’indipendenza dei procuratori pubblici in materia di applicazione del diritto9. Tuttavia, la necessaria indipendenza tecnica dei procuratori pubblici non può essere raggiunta semplicemente sottoponendoli alla vigilanza di un tribunale; nella dottrina è sempre più diffusa l’opinione secondo cui l’inchiesta penale in quanto tale è anzitutto un’attività esecutiva e la procura pubblica va intesa come parte dell’esecutivo10.

L’indipendenza dell'azione penale deve piuttosto essere garantita mediante una chiara definizione legale delle competenze attribuite all’autorità di vigilanza e una rispettiva limitazione della sua facoltà di impartire istruzioni. Ciò corrisponde anche alla Raccomandazione del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa agli Stati membri sul ruolo del Ministero pubblico nel sistema della giustizia penale11.

2.3. Soluzioni possibili

2.3.1. Modelli di vigilanza concepibili

Tenuto conto dell’organizzazione delle autorità della Confederazione, le possibili autorità di vigilanza sono le seguenti:

- la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale;

- il Tribunale federale (p. es. la Corte di cassazione penale);

- il DFGP;

- il Consiglio federale;

- una commissione o delegazione parlamentare;

- un nuovo organo misto di vigilanza in cui sono rappresentate le autorità giudiziarie, esecutive e legislative, il quale eserciterebbe sia la vigilanza amministrativa sia quella tecnica.

Occorre pertanto determinare l’autorità più idonea a esercitare la vigilanza nonché la portata delle limitazioni alla facoltà di impartire istruzioni in materia di vigilanza.

2.3.2. Diritto comparato

Un confronto delle legislazioni cantonali ed europee mostra che vi sono diverse risposte a tali quesiti e che non è possibile ricorrere a un modello maggioritario diffuso per il quale sussista un certo consenso di base.

In particolare i modelli di vigilanza cantonali appaiono particolarmente difformi12 e non di rado sono stati oggetto di annose contese politiche.

- In 11 Cantoni la vigilanza è esercitata dal Consiglio di Stato o dal Dipartimento di giustizia; tali autorità sono talvolta generalmente, talvolta parzialmente autorizzate a impartire istruzioni, talvolta non lo sono affatto.

- In 8 Cantoni la vigilanza è attribuita a un’autorità giudiziaria. In due casi sussistono facoltà integrali o limitate di impartire istruzioni, mentre negli altri casi non sussistono tali competenze.

- In 6 Cantoni sussiste una vigilanza suddivisa tra le autorità esecutive e quelle giudiziarie, in un caso è interessato anche il Parlamento cantonale; anche in

9 Avamprogetto del DFGP di Codice di procedura penale svizzero, giugno 2001, art. 20 cpv. 1

10 Mettler (nota a pié di pagina 8), pag. 197 segg. e in particolare pag. 232 seg. nonché le relative indicazioni; si veda anche Stefan Trechsel, Wohin gehört der Bundesanwalt?, Neue Zürcher Zeitung del 16 febbraio 2005, pag. 15.

11 Rec [2000]19 del 6 ottobre 2000; si vedano in particolare i requisiti del punto 13.

12 Si veda ad esempio la tabella in Mettler (nota n. 8), pag. 18 seg. C:\Documents and Settings\bj-ls\Local Settings\Temporary Internet Files\OLK3\i Erläuternder Bericht-Entwurf 16.6.05-22.doc