Rapporto esplicativo

Consultazione 2005/74: Modifica della legge federale sulla procedura penale: Vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione · 25 pagine

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materia di vigilanza, in realtà ciò comporterebbe una delega delle competenze al DFGP.

2.4.5. Accentramento della vigilanza presso un organo parlamentare

Vantaggi: sarebbero di fatto esclusi l’influenza da parte delle autorità esecutive sul perseguimento penale, come pure il rischio di minare l’imparzialità del tribunale a causa delle relazioni di vigilanza con una parte al procedimento.

Svantaggi: siccome anche un’autorità parlamentare è esposta all’influenza della politica, anche in questo modello tali influssi possono ripercuotersi sull’esercizio della vigilanza. Il Ministero pubblico della Confederazione, in quanto organo preposto all’applicazione del diritto, sarebbe di fatto separato dall’Amministrazione federale e direttamente subordinato a un organo legislativo, il che renderebbe più complesso il coordinamento tecnico e amministrativo con i servizi interessati (Polizia giudiziaria federale, Ufficio federale di giustizia), che continuerebbero a far parte

dell’Amministrazione federale. Inoltre, di norma gli organi parlamentari non sono generalmente concepiti per lo svolgimento duraturo dei compiti di vigilanza in questione, bensì per l’esercizio di un’alta vigilanza politica nonché della vigilanza immediata sui propri servizi. È lecito presumere che la vigilanza gerarchica diretta su un servizio dotato di un organico relativamente importante e chiamato ad assolvere ampi compiti di applicazione del diritto richieda lo sviluppo delle corrispondenti capacità tecniche e di personale.

2.4.6. Accentramento della vigilanza presso un organo speciale misto

Vantaggi: sarebbero di fatto esclusi l’influenza da parte delle autorità esecutive o del Parlamento sul perseguimento penale, come pure il rischio di minare l’imparzialità del tribunale a causa delle relazioni di vigilanza con una parte al procedimento. Dotando tale organo di membri provvisti della necessaria esperienza, si potrebbe disporre immediatamente della competenza tecnica indispensabile alla vigilanza.

Svantaggi: come per il caso della subordinazione a una commissione parlamentare, il Ministero pubblico della Confederazione, in quanto organo preposto all’applicazione del diritto, sarebbe di fatto scorporato dall’Amministrazione federale; esso sarebbe immediatamente subordinato, sotto il profilo tecnico e amministrativo, a un organo speciale, il che renderebbe più complesso il coordinamento con i servizi interessati (Polizia giudiziaria federale, Ufficio federale di giustizia), i quali continuerebbero a far parte dell’Amministrazione. In particolare l’assegnazione delle risorse finanziarie,

personali e infrastrutturali non potrebbe più avvenire ed essere valutata nel contesto globale dell’amministrazione; la nuova autorità di vigilanza dovrebbe sottoporre al Consiglio federale, all’attenzione del Parlamento, un preventivo separato per il Ministero pubblico della Confederazione, analogamente a quanto avviene per i bilanci dei tribunali della Confederazione. Inoltre, nell’ambito della riforma della giustizia, il Parlamento ha già discusso e respinto l’idea di un simile organo di vigilanza per i tribunali della Confederazione.

2.5. Motivi alla base della decisione del Consiglio federale

Alla luce dei summenzionati vantaggi e svantaggi dei diversi modelli di vigilanza, il Consiglio federale è giunto alla conclusione che l'accentramento dei poteri di vigilanza presso il DFGP rappresenti la soluzione più vantaggiosa. Una tale vigilanza non avrà ripercussioni sui rimedi giuridici, né sulle competenze concernenti i reclami contro l’attività del Ministero pubblico della Confederazione nel singolo caso. Non subiranno ritocchi nemmeno le attuali competenze in materia di nomina e le attribuzioni disciplinari del Consiglio federale (si veda l’art. 2 nonché gli art. 98 e 99

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