Rapporto esplicativo
Consultazione 2005/74: Modifica della legge federale sulla procedura penale: Vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione · 25 pagine
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zione per quanto concerne il disciplinamento della cooperazione con le autorità di Stati terzi e l’esercizio della vigilanza nell’ambito della politica estera. Altri problemi difficilmente risolvibili con l’attuale struttura della vigilanza si presentano in relazione alla collaborazione tra il Ministero pubblico della Confederazione e gli uffici federali del Dipartimento coinvolti nei procedimenti da esso condotti (Ufficio federale di polizia, Ufficio federale di giustizia). Nel complesso, le opinioni del Ministero pubblico della Confederazione e delle autorità di vigilanza divergono considerevolmente in merito alla nozione di vigilanza (tecnica e amministrativa), al contenuto e alla delimitazione delle rispettive competenze in materia di vigilanza (p. es. in che misura la vigilanza viene esercitata mediante l'esperimento di rimedi giuridici? Come distinguere la vigilanza gerarchica dai rimedi giuridici?). Si tratta inoltre di stabilire a chi spetti dirimere tali divergenze. Il DFGP ha pertanto avviato, già all’inizio del giugno 2004, un esame interno della situazione giuridica. Nel frattempo al Consiglio nazionale è stata presentata una mozione che chiede al Consiglio federale di sottoporre a verifica la vigilanza esercitata sul Ministero pubblico della Confederazione (04.3411 Mozione Hofmann Urs del 18 giugno 2004, Ministero pubblico della Confederazione. Rivedere la vigilanza). Il 25 agosto il Consiglio federale ha proposto di accogliere la mozione, che nel frattempo è stata approvata dalle Camere federali.
Il riesame della vigilanza non è per contro dipeso dalla campagna stampa che, alla fine del 2004, aveva preso di mira l’attività del Ministero pubblico della Confederazione; tale campagna conferma tuttavia, fino a un certo punto, la necessità di un riesame.
1.2.2. La problematica della pluralità di autorità di vigilanza
Appare chiaro che soprattutto la ripartizione della vigilanza in una parte «amministrativa» e una «tecnica» e la rispettiva assegnazione a due diverse autorità (senza parlare delle competenze in materia di controllo della Delegazione delle Commissioni della gestione) comporta notevoli problemi. La normativa vigente ostacola lo svolgimento di una vigilanza efficace e coerente.
Oltre a fungere da autorità di ricorso contro le decisioni del Ministero pubblico della Confederazione, la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale deve poter esigere la presentazione di rapporti d'attività e, se del caso, impartire istruzioni generali. Benché possieda un ampio diritto di esaminare gli atti, la Corte dei reclami penali, a suo dire, ben difficilmente può ordinare misure organizzative o disciplinari immediate qualora riscontri carenze o lacune, giacché la vigilanza amministrativa compete formalmente al Consiglio federale.
Dal canto suo, il DFGP, che esercita la vigilanza amministrativa su mandato del Consiglio federale, ha poche possibilità di esaminare il disbrigo delle pratiche e quindi di verificare il fabbisogno di risorse finanziarie, personali e materiali del Ministero pubblico della Confederazione, poiché secondo quest’ultimo tale compito non rientra affatto nel quadro della vigilanza. In tale contesto sono emersi problemi anche riguardo alle richieste di informazioni sulla vigilanza provenienti dalla Delegazione delle Commissioni della gestione, dalle Commissioni degli affari giuridici e dalle Commissioni della politica estera.
Un altro aspetto di principio problematico della normativa vigente è rappresentato dal fatto che la vigilanza permanente e diretta esercitata da un tribunale su un organo dello Stato al quale è riconosciuta, proprio dinanzi a questo tribunale, la qualità di parte o una posizione particolare in quanto autorità partecipante al procedimento po-
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