Rapporto esplicativo

Consultazione 2005/74: Modifica della legge federale sulla procedura penale: Vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione · 25 pagine

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caso di vigilanza suddivisa le facoltà di impartire istruzioni differiscono in modo considerevole.

Non vi è un consenso di base vero e proprio che prediliga un modello organizzativo e di vigilanza. Tuttavia, è pur sempre possibile rilevare una tendenza generale ad accordare al Ministero pubblico una certa indipendenza nell’applicazione del diritto (entro i limiti fissati dal principio di legalità). Nondimeno, riguardo a tali modelli di vigilanza cantonali occorre parimenti osservare che in particolare la funzione e l’organico dei Ministeri pubblici variano considerevolmente a seconda del sistema di perseguimento penale13.

Nel contesto europeo un parere dell’Istituto svizzero di diritto comparato (ISDC)14 descrive essenzialmente tre modelli di subordinazione e di vigilanza:

- nella maggioranza dei Paesi considerati (Germania, Austria, Francia, Olanda) la Procura generale sottostà al Ministero della Giustizia (subordinazione parzialmente completata da un’alta vigilanza parlamentare) e prevede anche un diritto, talvolta limitato, di impartire istruzioni da parte del Ministro della giustizia.

- Italia e Spagna prevedono una Procura generale ampiamente indipendente, la quale non sottostà a una vigilanza diretta (ma in Spagna con obbligo di riferire al Governo e al Parlamento).

- Infine, anche il Belgio sottopone la Procura generale alla vigilanza del Ministero della Giustizia (con specifiche facoltà di impartire istruzioni) e prevede un’alta vigilanza da parte del Parlamento e del Conseil supérieur de la Justice.

Questi esempi mostrano che nell’Europa occidentale prevale la subordinazione della Procura generale al Ministero della giustizia. Per contro, una certa garanzia

dell’indipendenza dei procuratori pubblici nel perseguimento penale è di norma prevista grazie alla loro nomina a vita. Il parere dell’ISDC rileva anche che, sebbene questa subordinazione tradizionale e in particolare i diritti del Ministero della giustizia di impartire istruzioni abbiano dato adito ad annose dispute teoriche e discussioni politiche in Germania, Austria e Francia, il principio dell’attribuzione della vigilanza non è mai stato cambiato. Un po’ singolari appaiono i modelli di organizzazione in Spagna e in Italia, Paese in cui proprio l’assenza di una vigilanza immediata sulla Procura generale è molto contestata.

2.4. Vantaggi e svantaggi delle possibili soluzioni

2.4.1. Accentramento della vigilanza presso il Tribunale penale federale

Vantaggi: l’attribuzione della vigilanza a un tribunale che gode di un’ampia indipendenza dalle autorità politiche desta l’impressione che in tal modo anche il Ministero pubblico della Confederazione e il perseguimento penale da esso condotto non siano più influenzati dalla politica quotidiana. Tuttavia, una vera e propria indipendenza tecnica dovrebbe essere garantita anche in questo caso, disciplinando in modo chiaro gli eventuali diritti dell’autorità di vigilanza di impartire istruzioni .

Svantaggi: di fatto il Ministero pubblico della Confederazione sarebbe completamente subordinato, sotto il profilo amministrativo (finanziario e di diritto del personale), al Tribunale penale federale. Ciò accentuerebbe i problemi (menzionati al n. 1.1.2.2.) di una possibile parzialità del Tribunale dato che una delle parti è legata al tribunale da

13 Cfr. ad esempio Robert Hauser/Erhard Schweri, Schweizerisches Strafprozessrecht, 5a ed., Basilea/Ginevra/Monaco 2002, pag. 85 segg.

14 Parere 04-087 del 10 agosto 2004, Statut du Ministère public et exercice de contrôle de son activité en Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, France, Italie et aux Pays-Bas. C:\Documents and Settings\bj-ls\Local Settings\Temporary Internet Files\OLK3\i Erläuternder Bericht-Entwurf 16.6.05-22.doc