Rapporto esplicativo
Consultazione 2005/74: Modifica della legge federale sulla procedura penale: Vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione · 25 pagine
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4.3.4. Disposizioni organizzative
Le disposizioni organizzative relative al Ministero pubblico della Confederazione, inclusa la sua struttura organizzativa e direttiva, sono molto importanti per il suo statuto, le sue competenze ma anche per lo statuto dei soggetti di diritto. Attualmente tali norme, oltre ad essere disseminate in modo poco coerente nel diritto di procedura penale e nel diritto sull'organizzazione dell'amministrazione, sono talvolta lacunose e poco chiare. Esse vanno riunite, precisate e completate al livello adeguato. I principi organizzativi del Ministero pubblico della Confederazione devono essere definiti da un’ordinanza del Consiglio federale; il Ministero pubblico della Confederazione deve godere di un’ampia autonomia quanto all’organizzazione dettagliata. Nell’interesse della certezza del diritto, la legge deve inoltre disciplinare il potere del procuratore generale della Confederazione di impartire istruzioni ai procuratori federali.
4.4. Competenze in materia di perseguimento penale di impiegati della Confederazione
La recente giurisprudenza del Tribunale federale ha messo a nudo una certa incoerenza della legislazione, incoerenza derivante da diverse revisioni parziali e che, per motivi inerenti all’organizzazione amministrativa e alla vigilanza, consente ai Ministeri pubblici cantonali, ma non al procuratore generale della Confederazione, di impugnare presso il Tribunale federale il diniego dell'autorizzazione a procedere da parte del Dipartimento. Dato che tali dinieghi costituiscono di per sé decisioni impugnabili, il collegio peritale ha proposto al DFGP di conferire al Ministero pubblico della Confederazione, al fine di completare le sue competenze procedurali (per analogia con le competenze dei procuratori pubblici cantonali), un diritto di ricorso contro il rifiuto dell’autorizzazione a procedere contro impiegati della Confederazione. Il DFGP ha esaminato l’opportunità di tale procedura di autorizzazione, giungendo alla conclusione che oggigiorno la riserva di autorizzazione nei confronti di impiegati della Confederazione non è più giustificata e che una soppressione dell’articolo 15 della legge sulla responsabilità (LResp)17 non comporta alcuno svantaggio particolare atto a pregiudicare l’efficienza dell’attività dell’Amministrazione. Secondo la modifica di legge, per perseguire penalmente impiegati della Confederazione non sarà pertanto più necessaria alcuna autorizzazione speciale da parte delle autorità competenti.
4.5. Nomina e durata del mandato dei procuratori pubblici
Anche l'adeguamento della durata del mandato del procuratore generale della Confederazione, dei suoi sostituti e dei procuratori federali a quella delle autorità giudiziarie si propone di garantire l’indipendenza dell'azione penale.
5. Riforme non prese in considerazione
5.1. Passaggio anticipato al «modello Procuratore pubblico»
All'atto di esaminare la vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione è lecito chiedersi anche in che misura sia coinvolta la vigilanza sui giudici istruttori federali. Attualmente questi ultimi sono nominati e sorvegliati dal Tribunale penale federale. Si tratta di autorità giudiziarie vere e proprie che operano su domanda del Ministero pubblico della Confederazione e necessitano di risorse limitate. Nell’ambito
dell’unificazione del diritto di procedura penale è d’altronde prevista la soppressione dell’Ufficio dei giudici istruttori federali. Il passaggio di competenze importanti dai giudici istruttori al Ministero pubblico della Confederazione dovrà essere compensato da adeguate competenze procedurali del Tribunale penale federale (p. es. approvazione
17 RS 172.32 C:\Documents and Settings\bj-ls\Local Settings\Temporary Internet Files\OLK3\i Erläuternder Bericht-Entwurf 16.6.05-22.doc