Rapporto esplicativo
Consultazione 2005/74: Modifica della legge federale sulla procedura penale: Vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione · 25 pagine
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Ad articolo 16a
Ad cpv. 1:
Le eventuali istruzioni generali da parte dell’autorità di vigilanza devono soddisfare requisiti formali più elevati in due ambiti della vigilanza che entrano in conflitto con l’indipendenza del perseguimento penale. Dette istruzioni non soltanto devono essere emanate in forma scritta, bensì devono anche essere oggetto di pubblicazione ufficiale, per la precisione sotto forma di ordinanza del Consiglio federale. Al fine di garantire una verifica accurata, occorre consultare previamente il Ministero pubblico della Confederazione e il Tribunale penale federale.
Lettera. a: le eventuali prescrizioni generali relative all'apertura, alla conduzione o alla chiusura di procedimenti oppure alla rappresentanza dell'accusa dinanzi a un tribunale costituiscono uno dei cardini della vigilanza tecnica. Se accerta carenze generali nella gestione del Ministero pubblico della Confederazione, il Dipartimento incaricato della vigilanza tecnica ha la possibilità di proporre gli opportuni correttivi mediante l’emanazione di disposizioni in un'ordinanza del Consiglio federale; si tratta per così dire dell’ultima ratio della vigilanza tecnica. Il Tribunale penale federale e il Ministero pubblico della Confederazione devono essere consultati formalmente prima dell’emanazione di tali ordinanze.
Lettera b: l’autorità di vigilanza è responsabile affinché il Ministero pubblico della Confederazione disponga dei mezzi necessari all’adempimento dei suoi compiti legali; essa deve provvedere a fornire le necessarie basi finanziarie, personali e infrastrutturali nonché garantirne un impiego appropriato ed economico. Mediante
l’attribuzione di tali mezzi è inoltre possibile esercitare un influsso indiretto relativamente importante sull’attività dell’autorità preposta al perseguimento penale. Al fine di rafforzare la trasparenza e quindi l’indipendenza, le istruzioni generali che hanno per oggetto l’impiego dei mezzi messi a disposizione devono essere emanate sotto forma di ordinanza. Prima di emanare una tale ordinanza occorre consultare il Tribunale penale federale e il Ministero pubblico della Confederazione.
Ad cpv. 2:
Il presente capoverso definisce in modo esaustivo i diritti di impartire istruzioni che non figurano al capoverso 1, diritti di cui gode il Dipartimento in quanto autorità di vigilanza. Si tratta per la precisione dei settori per i quali, in passato, non era chiaro come regolare le competenze delle autorità di vigilanza o se rientrassero nei settori di competenza delle rispettive autorità di vigilanza, suddivisi in vigilanza amministrativa e tecnica. La disposizione in questione rinuncia deliberatamente a questo criterio di distinzione; le istruzioni possono essere emanate sia nell’ambito della vigilanza tecnica sia in quello della vigilanza amministrativa. Mentre le lettere a e b (modalità di presentazione dei rapporti, coordinamento con gli altri uffici federali del Dipartimento) rientrano in primo luogo nella vigilanza amministrativa, la lettera c può concernere anche la vigilanza tecnica. Di principio l’autorità di vigilanza deve avere la possibilità di correggere, impartendo le opportune istruzioni, le eventuali carenze tecniche evidenziate ad esempio da decisioni delle giurisdizioni di ricorso o da un controllo.
Di principio le istruzioni di cui al capoverso 2 possono sia essere emanate in forma generale sia riferirsi a un caso concreto. Occorre nondimeno tenere conto di due chiare restrizioni:
- conformemente all’articolo 15 capoverso 4, l’autorità di vigilanza non può impartire istruzioni, relativamente a un caso specifico, concernenti l’apertura, la
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