Rapporto esplicativo
Consultazione 2005/74: Modifica della legge federale sulla procedura penale: Vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione · 25 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 19Fedlex · Rapporto esplicativo
pagina 19 di 25
trasparenza e di chiarire le responsabilità, tali istruzioni devono essere di principio impartite per scritto, come previsto da diversi disciplinamenti esteri. In casi urgenti un’istruzione può essere impartita in maniera informale, ma va confermata per scritto con la massima sollecitudine. Il capoverso 2 precisa che le istruzioni possono essere redatte sia in forma generale sia concernere il modo di procedere in un procedimento specifico. Il capoverso 3 prescrive che le istruzioni riferite a un caso specifico devono essere motivate.
Ad cpv. 4:
Analogamente a quanto previsto dalle normative vigenti in diversi Paesi dell‘Europa occidentale, tale disposizione riconosce un diritto di ricusazione al procuratore interessato da istruzioni impartite riguardo a un caso specifico se questi è convinto dell'illiceità delle istruzioni. La ricusazione va comunicata per scritto e motivata. Va tuttavia sottolineato che il diritto del procuratore generale di impartire istruzioni nella sua funzione di datore di lavoro non viene in alcun modo limitato, in quanto il diritto di ricusazione dei procuratori si riferisce unicamente alle situazioni descritte.
Ad cpv. 5:
Il capoverso 5 riprende il principio di cui al vigente articolo 14 capoverso 2 e lo estende a tutti i procuratori. In tal modo si conferma che anche nell’ambito del dibattimento i procuratori non soggiacciono ad alcuna istruzione diretta da parte del procuratore generale e sottostanno unicamente al diritto. Tale regola si impone per motivi di praticabilità e a causa dell’immediatezza degli eventi processuali. Le persone che non seguono da vicino lo svolgimento del dibattimento sarebbero difficilmente in grado di intervenire in modo appropriato impartendo istruzioni dall’esterno. Per contro, il diritto di impartire istruzioni non viene limitato per quanto attiene all'esperimento di rimedi giuridici da parte dei procuratori. Dato che l'utilizzo dei rimedi giuridici riveste grande importanza ai fini della costituzione della prassi del Ministero pubblico della Confederazione, non spetta al singolo procuratore decidere se impugnare o no una sentenza.
Ad articolo 16
Ad cpv. 1:
Prendendo le mosse dal concetto tradizionale di vigilanza gerarchica, questa disposizione stabilisce il principio secondo cui la vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione compete al Dipartimento federale di giustizia e polizia. La vigilanza gerarchica deve in generale garantire uno svolgimento dei compiti legale, opportuno, efficace e si estende a tutto ciò che è necessario a un andamento legale e ordinato del servizio. Considerato il principio dell’indipendenza dell'azione penale, per il Ministero pubblico della Confederazione sono tuttavia previste importanti eccezioni a questa vigilanza gerarchica. In particolare, il controllo della legalità nel singolo caso deve avvenire in primo luogo mediante le vie di ricorso. Sono tuttavia fatte salve anche le competenze in materia di nomina del Consiglio federale giusta l’articolo 14 dell’avamprogetto, incluse le attribuzioni disciplinari derivanti dalle competenze in materia di nomina in relazione con la legge sul personale federale.
Ad cpv. 2:
Questa disposizione si prefigge di definire e stabilire il contenuto dell’obbligo di presentare un rapporto al Dipartimento. Se i dati concernono procedimenti, non si tratta dei dati originari dei singoli procedimenti, bensì di indicazioni statistiche e anonimizzate. Nell’interesse della certezza del diritto, l’elenco relativo al rapporto annuale è di principio esaustivo. Il Ministero pubblico della Confederazione ha tuttavia la possibili-
C:\Documents and Settings\bj-ls\Local Settings\Temporary Internet Files\OLK3\i Erläuternder Bericht-Entwurf 16.6.05-22.doc