Rapporto esplicativo
Consultazione 2005/74: Modifica della legge federale sulla procedura penale: Vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione · 25 pagine
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tà di completare il suo rapporto di gestione con indicazioni che ritiene possano essere utili all’autorità di vigilanza, sebbene non figurino alle lettere a-e. Il Dipartimento può soddisfare ulteriori esigenze di informazione nell’ambito del capoverso 3.
Ad cpv. 3:
Può succedere che l’autorità di vigilanza necessiti di ulteriori informazioni o debba procedere a ispezioni per concretizzare, verificare o completare il rapporto. Tale disposizione chiarisce che tali richieste di informazioni o controlli da parte dell’autorità di vigilanza sono ammissibili in qualsiasi momento e che il procuratore generale della Confederazione, il suo sostituto, i procuratori federali e gli impiegati del Ministero pubblico della Confederazione sono tenuti a fornire informazioni conformi alla realtà. Data l’unificazione della vigilanza amministrativa e tecnica, tali richieste di informazioni o controlli possono di principio estendersi a tutto il settore di competenza del Ministero pubblico della Confederazione.
Se sospetta vi siano carenze che richiedono un intervento d’ufficio, l’autorità di vigilanza ha la possibilità di disporre un’inchiesta amministrativa formale giusta gli articoli 27a segg. dell’ordinanza sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione23. Di norma tali inchieste sono affidate a una persona qualificata esterna
all’Amministrazione. I limiti legali previsti dal seguente capoverso 4 si applicano tuttavia anche a tali incaricati.
Ad cpv. 4:
Nell’interesse dell’esercizio del potere repressivo da parte della comunità e anche nell’interesse della protezione della personalità di eventuali persone coinvolte, le indicazioni relative ai singoli procedimenti sono strettamente confidenziali. Tale riservatezza prevale sugli interessi della vigilanza. Il capoverso 4 prevede quindi che le persone incaricate dall’autorità di vigilanza (ossia dal Dipartimento) di richiedere informazioni o di effettuare controlli abbiano sì un accesso totale agli atti del procedimento, dato che non possono fare altrimenti per acquisire un’immagine reale dell’attività del servizio sottoposto alla loro vigilanza. Ma, da un lato, tale diritto di consultazione si limita di caso in caso all’oggetto della verifica o del controllo definito dal Dipartimento e, dall’altro, le persone incaricate della verifica non possono comunicare in alcun caso (quindi nemmeno ai loro diretti committenti) dati originari tratti dagli atti del procedimento. Per «comunicazione» si intende, conformemente all’articolo 3 lettera f della legge federale sulla protezione dei dati24 in particolare il fatto di rendere accessibili i dati, ad esempio l’autorizzazione alla consultazione, la trasmissione o la diffusione. Nel rapporto presentato ai committenti, tali dati devono essere anonimizzati e presentati in una forma che impedisca di risalire ai dati protetti del procedimento. Il Dipartimento dovrà affidare le singole funzioni di vigilanza a persone idonee e di comprovate competenze tecniche e garantire la necessaria continuità.
Il divieto di trasmettere i dati da parte delle autorità incaricate della vigilanza non va tuttavia inteso come un'eccezione alle norme di procedura penale concernenti i testimoni o agli obblighi legali esistenti nell’ambito di un’inchiesta parlamentare; tali disposizioni hanno la precedenza in un caso concreto.
23 RS 172.010.1
24 RS 235.1 C:\Documents and Settings\bj-ls\Local Settings\Temporary Internet Files\OLK3\i Erläuternder Bericht-Entwurf 16.6.05-22.doc