Rapporto esplicativo

Consultazione 2005/74: Modifica della legge federale sulla procedura penale: Vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione · 25 pagine

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Nell’interesse dell’indipendenza del perseguimento penale e in considerazione della durata del mandato dei funzionari giudiziari, nel capoverso 2 è proposto di aumentare a 6 anni la durata del mandato, finora disciplinata soltanto parzialmente a livello di legge (si veda l’art. 16 cpv. 2 PP).

Ad articolo 14a

Tale disposizione designa gli ambiti che si ritiene opportuno vengano disciplinati mediante un’ordinanza del Consiglio federale.

Ad cpv. 1:

Date le sue dimensioni e le ampie competenze di cui dispone, i principi organizzativi del Ministero pubblico della Confederazione rivestono importanza sia per i suoi meccanismi decisionali e le relative conseguenze sui soggetti di diritto, sia per

un’appropriata gestione delle risorse. In sé, dalla vigilanza generale del Dipartimento giusta l’articolo 16 si potrebbe evincere anche un’ampia competenza su questioni organizzative. Tuttavia, decidendo su tutte le questioni organizzative il Dipartimento potrebbe esercitare anche un forte influsso sulle modalità del disbrigo delle pratiche. Ciò sarebbe in contraddizione con il principio dell’indipendenza del perseguimento penale (si veda il n. 1.2.2.), di cui occorre tenere conto. D’altro canto, una completa autonomia organizzativa renderebbe molto più difficile l’attività dell’autorità di vigilanza e comporterebbe alcune incertezze giuridiche per i soggetti di diritto. La fissazione dei principi organizzativi da parte del Consiglio federale limiterebbe in parte l’influsso dell’autorità di vigilanza immediata sul disbrigo delle pratiche e migliorerebbe la certezza del diritto per tutti gli interessati. Se il Dipartimento, in qualità di autorità di vigilanza, accerta sostanziali lacune organizzative, può proporre al Consiglio federale correttivi adeguati. Per contro, il procuratore generale della Confederazione ha ricevuto un’ampia autonomia per quanto concerne l’organizzazione di dettaglio; istruzioni del Dipartimento in tale ambito sarebbero possibili unicamente nel quadro del nuovo articolo 16a capoversi 1 e 2.

Secondo la lettera a, l’ordinanza definisce ancora più dettagliatamente, laddove necessario, lo statuto, i compiti e le competenze del procuratore generale della Confederazione. L’avamprogetto si basa su una rigida gerarchia all’interno dell’istituto, con una facoltà decisionale di principio esclusiva del procuratore generale per tutti i settori d’attività del Ministero pubblico della Confederazione. Nelle seguenti disposizioni di legge, si parla ovunque di «procuratore generale della Confederazione» laddove ci si riferisce a lui nella sua funzione di titolare della carica e direttore dell’Ufficio. Per contro, nelle disposizioni dove ci si riferisce anzitutto all’istituto nel suo insieme si parla di «Ministero pubblico della Confederazione».

Secondo la lettera b vanno disciplinati mediante ordinanza del Consiglio federale anche il numero, i compiti e le competenze dei sostituti del procuratore generale della Confederazione nonché delle altre persone abilitate a rappresentarlo (procuratori). Attualmente tali funzioni sono in parte definite a livello di legge (p. es. sostituti del procuratore generale della Confederazione), in parte sono menzionate soltanto indirettamente nella legge (p. es. procuratori federali, procuratori straordinari, sostituti dei procuratori federali). La definizione a livello di ordinanza di tali funzioni consente di stilare una lista coerente delle rispettive funzioni e di garantire la flessibilità necessaria a includere eventuali nuove funzioni. Va da sé che in occasione dell’attribuzione di tali funzioni il Consiglio federale dovrà provvedere affinché le regioni del Paese, i gruppi linguistici e i sessi siano equamente rappresentati.

La lettera c si propone di istituire una base per il decentramento (già in corso) del Ministero pubblico della Confederazione. Dato che tale base può rivestire

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