Rapporto esplicativo
Consultazione 2005/74: Modifica della legge federale sulla procedura penale: Vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione · 25 pagine
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1. Situazione iniziale
1.1. Disciplinamento della vigilanza mediante il «progetto sull’efficienza»
Dal giorno della sua istituzione fino al 1° gennaio 2002, data dell’entrata in vigore del cosiddetto «progetto sull’efficienza», il Ministero pubblico della Confederazione è stato assoggettato alla vigilanza del Consiglio federale e del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP). Con la modifica dell’articolo 11 della legge federale del 15 giugno 1934 sulla procedura penale (PP)1, introdotta dal «progetto sull’efficienza», il procuratore generale della Confederazione è stato posto sotto la vigilanza tecnica della Camera d’accusa del Tribunale federale2. In forza dell’articolo 14 capoverso 1 PP, la vigilanza amministrativa sul procuratore generale della Confederazione è tuttavia esercitata dal Consiglio federale, il quale ha delegato tale compito al DFGP (si veda in particolare l’art. 27 dell’ordinanza sull’organizzazione del Dipartimento di giustizia e polizia3). La ripartizione della vigilanza è stata giustificata da una parte con il fatto che il Ministero pubblico, dal profilo funzionale, non deve essere sottoposto a istruzioni e va posto sotto controllo giudiziario e, dall’altra, con il fatto che il Consiglio federale, in quanto autorità di nomina, deve mantenere compiti di vigilanza in materia di rielezione e provvedimenti disciplinari nonché di personale e contabilità4.
Il 1° aprile 2004 la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale di Bellinzona ha assunto le funzioni dell’ex Camera d’accusa del Tribunale federale5. Secondo l’articolo 28 capoverso 1 lettera a della legge federale sul Tribunale penale federale (LTPF)6, la Corte dei reclami penali giudica anche i reclami contro atti od omissioni del procuratore generale della Confederazione. Secondo l’articolo 28 capoverso 2 LTPF tale Corte «esercita la vigilanza sulle indagini della polizia giudiziaria federale e sull’istruzione preparatoria nelle cause penali sottoposte alla giurisdizione federale». Il messaggio descrive tale attività di vigilanza come segue: «… Questa competenza di vigilanza la abiliterà in particolare a farsi presentare qualsiasi fascicolo in ogni momento e a verificare così il modo in cui è condotta l’inchiesta. Qualora sospetti lacune, procederà ai controlli necessari e ordinerà d’ufficio tutte le misure utili»7. Rimane in sostanza immutata la normativa sulla vigilanza amministrativa del Consiglio federale e sulla delega al DFGP.
1.2. Problemi legati alla vigilanza
1.2.1. Osservazioni generali
Recentemente sono sorti dubbi riguardo alla delimitazione delle competenze fra le autorità di vigilanza. Il Ministero pubblico della Confederazione supponeva ad esempio che il numero e il tipo dei casi da esso trattati e il relativo dispendio in termini di personale e di tempo soggiacessero alla vigilanza tecnica e che le questioni in materia di risorse rilevanti sotto il profilo del preventivo non andassero valutate nell’ambito della vigilanza amministrativa del DFGP. Sussistevano inoltre considerevoli divergenze d’opinione in merito alle competenze del Ministero pubblico della Confedera-
1 RS 312.0
2 Si veda in merito il messaggio del Consiglio federale, FF 1998 1093.
3 RS 172.213.1
4 Felix Bänziger/Luc Leimgruber, Das neue Engagement des Bundes in der Strafverfolgung - Kurzkommentar zur "Effizienzvorlage", Berna 2001, n. marg. 171.
5 Messaggio concernente la revisione totale dell’organizzazione giudiziaria federale, FF 2001 3919
6 RS 173.71
7 FF 2001 3919 C:\Documents and Settings\bj-ls\Local Settings\Temporary Internet Files\OLK3\i Erläuternder Bericht-Entwurf 16.6.05-22.doc