Rapporto esplicativo
Consultazione 2005/74: Modifica della legge federale sulla procedura penale: Vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione · 25 pagine
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Ad cpv. 2 e 3:
Il contenuto di tale disposizione corrisponde essenzialmente all’attuale articolo 15 PP e stabilisce che il Ministero pubblico della Confederazione conduce i procedimenti che soggiacciono alle sue competenze legali. In primo luogo si tratta delle indagini di polizia giudiziaria, ma sono incluse anche altre competenze procedurali definite nella PP o in altre leggi, ad esempio nell’ambito dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale (si veda l’art. 4 dell’ordinanza sull’assistenza internazionale in materia penale21) o del diritto penale amministrativo (si veda ad es. gli art. 24 e 74 segg. della legge federale sul diritto penale amministrativo22). La norma chiarisce che le attuali competenze del Ministero pubblico della Confederazione, ad esempio quelle riguardanti i giudici istruttori federali, non sono ampliate. È confermata anche la competenza a sostenere l’accusa dinanzi a un tribunale e a esperire rimedi giuridici (cpv. 3). L’elenco è importante poiché si tratta di competenze specifiche per le quali il diritto di impartire istruzioni da parte dell’autorità di vigilanza è soggetto a restrizioni (si veda il cpv. 4).
Ad cpv. 4:
Tale disposizione riprende e chiarisce la regola di cui al vigente articolo 16 capoverso 4 primo periodo PP. Escludendo la facoltà di impartire istruzioni da parte del Consiglio federale e del Dipartimento in merito a decisioni relative a un caso specifico e concernenti l’apertura, la conduzione o la chiusura (l'abbandono o altre decisioni che pongono fine al procedimento) di un procedimento nonché la rappresentanza
dell’accusa davanti ai tribunali e l'esperimento di rimedi giuridici, si previene l’influsso politico sul procedimento nel singolo caso. Tale regola si applica a tutte le competenze decisionali del Ministero pubblico della Confederazione incluse nei capoversi 2 e
3. Il concetto di conduzione di procedimenti include anche la ripartizione interna delle pratiche tra i procuratori; quest’ultima avviene conformemente alle regole generali dell’ordinanza prevista nell’articolo 14a capoverso 1 lettera d: è pertanto esclusa un’ingerenza da parte dell’autorità di vigilanza nell’ambito di un singolo procedimento. Dato che i singoli atti od omissioni del Ministero pubblico della Confederazione possono essere impugnati (salvo determinate eccezioni previste in caso di abbandono del procedimento) dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, la legalità delle decisioni dei singoli casi può essere garantita dalle vie di ricorso.
In tale contesto è stata valutata anche l'opportunità di completare il divieto di impartire istruzioni con la legittimazione a ricorrere dell’autorità di vigilanza. Tuttavia, considerata la portata pratica relativamente modesta, l'onere derivante dall’attuazione di tale istituto (che richiederebbe la notifica di numerose decisioni all’autorità di vigilanza e l’istituzione di un servizio apposito) non sembra essere giustificato.
Ad articolo 15a
Ad cpv. 1-3:
Queste disposizioni sostituiscono la vigente disposizione del secondo periodo
dell’articolo 16 capoverso 4 PP con una norma generale e più differenziata.
L’ampliamento delle competenze del Ministero pubblico della Confederazione e il forte aumento del numero dei procuratori sollevano sempre più spesso la questione della coerenza della sua gestione. Il capoverso 1 consentirebbe al procuratore generale della Confederazione di emanare nel singolo caso istruzioni sia sul modo di procedere sia su decisioni ordinatorie riguardanti un caso specifico. Al fine di tutelare la
21 RS 351.11
22 RS 313.0 C:\Documents and Settings\bj-ls\Local Settings\Temporary Internet Files\OLK3\i Erläuternder Bericht-Entwurf 16.6.05-22.doc