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Consultazione 2006/78: Ratifica di una convenzione e della modifica di una convenzione e adesione ai due protocolli d'emendamento dell'ONU per la repressione di atti terroristici contro la sicurezza nucleare e marittima · 30 pagine

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Avamprogetto 3: Protocollo del 2005 relativo alla Convenzione

per la repressione di atti illeciti contro la sicurezza della navigazione marittima23

c) lo Stato verso il quale il trasferimento è effettuato non può esigere dallo Stato dal quale è effettuato il trasferimento che quest’ultimo avvii una procedura d’estradizione finalizzata alla consegna dell’interessato;

d) è tenuto conto del periodo che l’interessato ha trascorso in detenzione nello Stato verso il quale è stato trasferito da computare sulla pena da scontare nello Stato dal quale è stato trasferito.

(3) Tranne nel caso in cui lo Stato Parte dal quale una persona dev’essere trasferita in virtù del presente articolo dia il suo accordo, la persona summenzionata, indipendentemente dalla sua nazionalità, non può essere perseguita o detenuta o sottoposta ad altre restrizioni della sua libertà di movimento sul territorio dello Stato verso il quale è trasferita, a causa di atti o condanne precedenti alla sua partenza dal territorio dello Stato dal quale è stata trasferita.

ARTICOLO 12

Sostituire l’articolo 13 della Convenzione da quanto segue:

(1) Gli Stati Parti collaborano alla prevenzione dei reati previsti dagli articoli 3, 3bis, 3tere 3quater, in particolare:

a) adottando ogni possibile misura per prevenire la preparazione nei loro rispettivi territori dei reati destinati ad essere perpetrati all’interno o all’esterno dei loro territori;

b) scambiando informazioni in conformità con le disposizioni della loro legislazione nazionale e coordinando le misure amministrative e di altro genere opportune al fine di prevenire la perpetrazione dei reati di cui agli articoli 3, 3bis, 3tere 3quater.

(2) Quando il viaggio di una nave è stato ritardato o interrotto a causa della perpetrazione di un reato previsto dagli articoli 3, 3bis, 3tero 3quater, lo Stato Parte nel territorio del quale si trovano la nave, i passeggeri o l’equipaggio, deve fare tutto il possibile per evitare che la nave, i suoi passeggeri, il suo equipaggio o il suo carico siano indebitamente trattenuti o ritardati.