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Consultazione 2006/78: Ratifica di una convenzione e della modifica di una convenzione e adesione ai due protocolli d'emendamento dell'ONU per la repressione di atti terroristici contro la sicurezza nucleare e marittima · 30 pagine
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Avamprogetto 3: Protocollo del 2005 relativo alla Convenzione
per la repressione di atti illeciti contro la sicurezza della navigazione marittima4
ARTICOLO 1
Ai fini del presente Protocollo:
1. per “Convenzione” s’intende la Convenzione per la repressione di atti illeciti
contro la sicurezza della navigazione marittima, conclusa a Roma il 10 marzo 1988.
2. Per “Organizzazione” s’intende l’Organizzazione marittima internazionale
(OMI).
3. Per “Segretario generale” s’intende il Segretario generale dell’Organizzazione.
ARTICOLO 2
Modificare l’articolo 1 della Convenzione come segue:
Articolo 1
(1) Ai fini della presente Convenzione:
a) per “nave” si intende un bastimento marittimo di qualsiasi tipo, che non sia fissato in permanenza al fondo del mare, compresi i congegni a portanza dinamica, i sommergibili e tutti gli altri mezzi galleggianti;
b) per “trasportare” s’intende avviare, organizzare il movimento di una persona o di un prodotto o esercitare un controllo effettivo, compreso un potere decisionale, su tale movimento;
c) per “danni corporali o materiali gravi” s’intendono:
i) lesioni corporali gravi; o
ii) distruzione massiccia di un luogo pubblico, di un’installazione governativa o pubblica, di un’infrastruttura o un sistema di trasporto pubblico con conseguenti perdite economiche considerevoli; o