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Consultazione 2006/78: Ratifica di una convenzione e della modifica di una convenzione e adesione ai due protocolli d'emendamento dell'ONU per la repressione di atti terroristici contro la sicurezza nucleare e marittima · 30 pagine

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Avamprogetto 3: Protocollo del 2005 relativo alla Convenzione

per la repressione di atti illeciti contro la sicurezza della navigazione marittima20

agenti abilitati di altri Stati Parte che agiscono in suo nome, siano autorizzati ad agire in virtù del presente articolo.

15) Depositando o dopo aver depositato il suo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, ciascuno Stato Parte designa una o, se del caso, più autorità alle quali devono essere indirizzate le domande d’assistenza, di conferma della nazionalità e d’autorizzazione di prendere le misure appropriate. Nel termine di un mese dopo essere divenuto Parte, uno Stato notifica questa designazione e le coordinate delle autorità competenti al Segretario generale, che ne informa tutti gli altri Stati Parti nel mese successivo a questa designazione. Ciascuno Stato Parte ha la responsabilità di comunicare prontamente, per il tramite del Segretario generale, ogni cambiamento delle autorità designate o di loro coordinate.

ARTICOLO 9

Sostituire il paragrafo 2 dell’articolo 10 dal testo seguente:

(2) Ogni persona posta in detenzione o contro la quale è presa un’altra misura o avviata una procedura in virtù della presente Convenzione si vede garantire un trattamento equo e, in particolare, gode di tutti i diritti e beneficia di tutte le garanzie previste dalla legislazione dello Stato nel territorio del quale si trova e delle disposizioni applicabili del diritto internazionale, comprese quelle che riguardano i diritti dell’uomo.

ARTICOLO 10

1. Sostituire i paragrafi 1, 2, 3 e 4 dell’articolo 11 dal testo seguente:

(1) I reati menzionati negli articoli 3, 3bis, 3tere 3quatersono considerati a pieno titolo come casi d’estradizione in ogni trattato d’estradizione esistente fra Stati Parti. Gli Stati Parti s’impegnano a considerare questi reati come casi d’estradizione in ogni trattato d’estradizione che potranno concludere fra essi successivamente.

(2) Uno Stato Parte che subordina l’estradizione all’esistenza di un trattato ha la facoltà, quando riceve una domanda di estradizione da un altro Stato Parte con il quale non è legato da un trattato d’estradizione, di considerare la presente Convenzione come base giuridica dell’estradizione per quanto concerne i reati menzionati