Progetto

Consultazione 2006/78: Ratifica di una convenzione e della modifica di una convenzione e adesione ai due protocolli d'emendamento dell'ONU per la repressione di atti terroristici contro la sicurezza nucleare e marittima · 30 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 14Fedlex · Progetto

Avamprogetto 3: Protocollo del 2005 relativo alla Convenzione

per la repressione di atti illeciti contro la sicurezza della navigazione marittima14

2. Aggiungere il testo seguente quale articolo 8bisdella Convenzione:

Articolo 8bis

(1) Gli Stati Parti cooperano quanto possibile per prevenire e reprimere gli atti illeciti menzionati nella Convenzione, conformemente al diritto internazionale, e rispondono alle domande rivolte in virtù del presente articolo entro termini ragionevoli.

(2) Ogni domanda rivolta in virtù del presente articolo dovrebbe, se possibile, indicare il nome della nave sospetta, il numero OMI d’identificazione della nave, il porto d’immatricolazione, i porti d’origine e di destinazione e ogni altra informazione pertinente. Se una domanda è posta oralmente, la Parte richiedente conferma la domanda per scritto non appena possibile. La Parte interpellata conferma immediatamente la ricezione di ogni domanda indirizzata per scritto o oralmente.

(3) Gli Stati Parte tengono conto dei rischi e delle difficoltà presentate dall’ispezione di una nave in mare e dalla perquisizione del suo carico e valutano se altri provvedimenti appropriati, emanati di comune accordo tra gli Stati interessati, potrebbero essere adottati in migliori condizioni di sicurezza al porto di scalo successivo o altrove.

(4) Uno Stato Parte che ha fondati motivi per sospettare che un reato di cui all’articolo 3, 3bis, 3tero 3quatersia stato, sia in procinto di essere o stia per essere commesso e coinvolga una nave battente la sua bandiera, può sollecitare l’assistenza di altri Stati Parti per prevenire o reprimere questo reato. Gli Stati Parti così interpellati fanno tutto quanto in loro potere per fornire detta assistenza in funzione dei mezzi di cui dispongono.

(5) Ogni volta che agenti delle forze pubbliche o altri agenti abilitati di uno Stato Parte (la “Parte richiedente”) hanno a che fare con una nave che batte bandiera o che espone i marchi d’immatricolazione di un altro Stato (“la prima Parte”) e che si trova al largo delle acque territoriali di uno Stato qualsiasi, qualora la Parte richiedente abbia fondati motivi per sospettare che la nave o una persona a bordo della nave sia stata, sia o stia per essere coinvolta nella commissione di un reato di cui agli articoli 3, 3bis, 3tero 3quatere che la Parte richiedente auspica ispezionare la nave,

a) chiede, conformemente ai paragrafi 1 e 2 che la prima Parte confermi la dichiarazione di nazionalità, e