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Consultazione 2006/78: Ratifica di una convenzione e della modifica di una convenzione e adesione ai due protocolli d'emendamento dell'ONU per la repressione di atti terroristici contro la sicurezza nucleare e marittima · 30 pagine

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Avamprogetto 3: Protocollo del 2005 relativo alla Convenzione

per la repressione di atti illeciti contro la sicurezza della navigazione marittima16

sposto in un termine di quattro ore dopo la ricezione di una domanda di conferma della nazionalità.

e) Depositando o dopo aver depositato lo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, uno Stato Parte può comunicare al Segretario generale che, nei confronti delle navi che battono la sua bandiera o mostrano le marche d’immatricolazione, la Parte richiedente è autorizzata a ispezionare e perquisire una nave, il suo carico e le persone a bordo, e a interrogare le persone a bordo allo scopo di determinare se un reato di cui all’articolo 3, 3bis, 3tero 3quaterè stato, sta per essere o è in procinto di essere commesso.

Le comunicazioni effettuate in virtù del presente paragrafo possono essere ritirate in ogni momento.

(6) Qualora l’ispezione effettuata in virtù del presente articolo permette di ottenere prove degli atti descritti nell’articolo 3, 3bis, 3tero 3quater, lo Stato di bandiera può autorizzare la Parte richiedente a trattenere la nave, il suo carico e le persone a bordo in attesa di ricevere le istruzioni dello Stato di bandiera riguardo alle misure da prendere. La Parte richiedente informa senza tardare lo Stato di bandiera dei risultati dell’ispezione, della perquisizione e della trattenuta effettuate in virtù del presente articolo. La Parte richiedente informa pure senza tardare lo Stato di bandiera se scopre prove di altri atti illeciti che non sono considerati dalla presente Convenzione.

(7) Lo Stato di bandiera può, per quanto compatibile con le altre disposizioni della presente Convenzione, subordinare l’autorizzazione che ha accordato in virtù dei paragrafi 5 o 6 a determinate condizioni, segnatamente quelle di ottenere informazioni supplementari della Parte richiedente e quelle concernenti la responsabilità delle misure da adottare e la portata di queste ultime. Nessuna misura supplementare può essere adottata senza l’autorizzazione esplicita dello Stato di bandiera, ad eccezione di quelle che sono necessarie per evitare un pericolo imminente per la vita delle persone o di quelle che risultano da pertinenti accordi bilaterali o multilaterali.