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Consultazione 2006/78: Ratifica di una convenzione e della modifica di una convenzione e adesione ai due protocolli d'emendamento dell'ONU per la repressione di atti terroristici contro la sicurezza nucleare e marittima · 30 pagine

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Avamprogetto 3: Protocollo del 2005 relativo alla Convenzione

per la repressione di atti illeciti contro la sicurezza della navigazione marittima2

RICHIAMATE le risoluzioni 1368 (2001) e 1373 (2001) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, che esprimono la volontà della comunità internazionale di combattere il terrorismo in tutte le sue forme e in tutte le sue manifestazioni e che, a questo scopo, affidano mansioni e responsabilità agli Stati, tenuto conto delle minacce che gli attentati terroristici continuano a far pesare,

RICHIAMATA PURE la risoluzione 1540 (2004) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite che considera necessario che tutti gli Stati adottino urgentemente misure effettive supplementari per impedire la proliferazione di armi nucleari, chimiche e biologiche e di loro vettori,

RICHIAMATI INOLTRE la Convenzione concernente le infrazioni e taluni altri atti commessi a bordo di aeromobili, conclusa a Tokio il 14 settembre 1963; la Convenzione per la repressione della cattura illecita di aeromobili, conclusa all’Aia il 16 dicembre 1970; la Convenzione per la repressione d’atti illeciti contro la sicurezza dell’aviazione civile, conclusa a Montreal il 23 settembre 1971; la Convenzione sulla prevenzione e la repressione dei reati contro le persone che godono di una protezione internazionale, ivi compresi gli agenti diplomatici, adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 14 dicembre 1973; la Convenzione internazionale contro la presa d’ostaggi, adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 17 dicembre 1979; la Convenzione sulla protezione fisica delle materie nucleari, conclusa a Vienna il 26 ottobre 1979, come pure i relativi emendamenti, adottati l’8 luglio 2005; il Protocollo per la repressione degli atti illeciti di violenza negli aeroporti adibiti all’aviazione civile internazionale, concluso a Montreal il 24 febbraio 1988 e complementare alla Convenzione per la repressione di atti illeciti contro la sicurezza dell’aviazione civile; il Protocollo per la repressione di atti illeciti contro la sicurezza delle piattaforme fisse situate sulla piattaforma continentale, conclusa a Roma il 10 marzo 1988; la Convenzione sul contrassegno di esplosivi plastici ed in foglie ai fini del rilevamento, conclusa a Montreal il 1° marzo 1991; la Convenzione per la repressione degli attentati terroristici con esplosivo, adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 15 dicembre 1997; la Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 9 dicembre 1999 e la Convenzione internazionale sulla lotta contro il terrorismo nucleare, adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 13 aprile 2005,

TENUTO CONTO dell’importanza della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto marittimo, conclusa a Montego Bay il 10 dicembre 1982, e del diritto internazionale consuetudinario marittimo,