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Consultazione 2006/78: Ratifica di una convenzione e della modifica di una convenzione e adesione ai due protocolli d'emendamento dell'ONU per la repressione di atti terroristici contro la sicurezza nucleare e marittima · 30 pagine

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Avamprogetto 3: Protocollo del 2005 relativo alla Convenzione

per la repressione di atti illeciti contro la sicurezza della navigazione marittima12

ARTICOLO 6

1. Sostituire la frase introduttiva del paragrafo 1 dell’articolo 6 come segue:

(1) Ciascuno Stato Parte adotta i provvedimenti necessari al fine di istituire la propria giurisdizione per giudicare i reati di cui all’articolo 3, 3bis, 3tere 3quaterquando il reato è commesso:

2. Sostituire il paragrafo 3 dell’articolo 6 della Convenzione come segue:

(3) Ogni Stato Parte che ha istituito la propria giurisdizione nei casi di cui al paragrafo 2 lo notifica al Segretario Generale. Se in seguito detto Stato Parte elimina la legislazione che istituisce tale caso di giurisdizione, ne dà notifica al Segretario Generale.

3. Sostituire il paragrafo 4 dell’articolo 6 della Convenzione come segue:

(4) Ogni Stato Parte adotta i provvedimenti necessari al fine di istituire la propria giurisdizione per giudicare i reati di cui all’articolo 3, 3bis, 3tere 3quaternei casi in cui il presunto autore del reato si trova sul suo territorio ed esso non lo estrada verso uno qualsiasi degli Stati Parti che hanno istituito la loro giurisdizione, in conformità con i paragrafi 1 e 2 del presente articolo.

ARTICOLO 7

Aggiungere la lista seguente quale Allegato alla Convenzione:

Allegato

1. Convenzione per la repressione della cattura illecita di aeromobili, conclusa

all’Aia il 16 dicembre 1970.

2. Convenzione per la repressione d’atti illeciti contro la sicurezza dell’aviazione

civile, conclusa a Montreal il 23 settembre 1971.