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Consultazione 2006/78: Ratifica di una convenzione e della modifica di una convenzione e adesione ai due protocolli d'emendamento dell'ONU per la repressione di atti terroristici contro la sicurezza nucleare e marittima · 30 pagine

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Avamprogetto 3: Protocollo del 2005 relativo alla Convenzione

per la repressione di atti illeciti contro la sicurezza della navigazione marittima24

ARTICOLO 13

Sostituire l’articolo 14 della Convenzione da quanto segue:

Ogni Stato Parte il quale abbia motivo di ritenere che sarà commesso un reato previsto dall’articolo 3, 3bis, 3tero 3quaterfornisce, in conformità con la propria legislazione nazionale, il più rapidamente possibile, ogni informazione utile in suo possesso agli Stati i quali, a suo parere, sono gli Stati che hanno istituito la loro giurisdizione in conformità dell’articolo 6.

ARTICOLO 14

Sostituire il paragrafo 3 dell’articolo 15 della Convenzione da quanto segue:

(3) Le informazioni comunicate in conformità dei paragrafi 1 e 2 sono trasmesse dal Segretario generale a tutti gli Stati Parti, ai Membri dell’Organizzazione, agli altri Stati interessati e alle organizzazioni intergovernative internazionali competenti.

ARTICOLO 15

Interpretazione e applicazione

(1) La Convenzione e il presente Protocollo sono considerati e interpretati dalle Parti al presente Protocollo come un unico strumento.

(2) Gli articoli 1-16 della Convenzione, nel tenore riveduto dal presente Protocollo, come pure gli articoli 17-24 del presente Protocollo e il suo allegato, costituiscono e sono denominati la “Convenzione del 2005 per la repressione degli atti illeciti contro la sicurezza della navigazione marittima” (Convenzione SUA del 2005).