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Consultazione 2006/78: Ratifica di una convenzione e della modifica di una convenzione e adesione ai due protocolli d'emendamento dell'ONU per la repressione di atti terroristici contro la sicurezza nucleare e marittima · 30 pagine

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Avamprogetto 3: Protocollo del 2005 relativo alla Convenzione

per la repressione di atti illeciti contro la sicurezza della navigazione marittima19

i) i diritti e gli obblighi degli Stati costieri e l’esercizio della loro giurisdizione conformemente al diritto internazionale del mare; o

ii) la facoltà dello Stato di bandiera di esercitare la sua giurisdizione e il suo controllo per le questioni di ordine amministrativo, tecnico e sociale riguardanti la nave.

d) Ogni misura presa in virtù del presente articolo è eseguita da agenti della forza pubblica o da altri agenti abilitati a partire da navi da guerra o da aeromobili militari o a partire da altre navi o altri aeromobili che portano marche esteriori indicanti chiaramente che sono attribuiti a un servizio pubblico e, nonostante gli articoli 2 e 2bis, si applicano le disposizioni del presente articolo.

e) Ai fini del presente articolo, per “agenti della forza pubblica o altri agenti abilitati” s’intendono membri delle forze dell’ordine o altre autorità pubbliche che portano un uniforme o altre marche esteriori atti a identificarli chiaramente, debitamente abilitati dai loro governi. Al particolare fine del mantenimento dell’ordine in virtù della presente Convenzione, gli agenti della forza pubblica o altri agenti abilitati devono presentare dei documenti d’identità ufficiali appropriati che possano essere esaminati dal capitano della nave quando salgono a bordo.

11) Il presente articolo non riguarda né limita l’ispezione di navi, eseguita da ogni Stato Parte conformemente al diritto internazionale, al largo delle acque territoriali di uno Stato qualsiasi, comprese le ispezioni fondate sul diritto di visita, sull’apporto di assistenza a persone, navi e beni nel bisogno o in pericolo, o l’autorizzazione data dallo Stato di bandiera di prendere misure di mantenimento dell’ordine o altre misure.

12) Gli Stati Parti sono incoraggiati a mettere a punto procedure uniformi per le operazioni congiunte condotte in virtù del presente articolo e consultare, in caso contrario, gli altri Stati Parti al fine di armonizzare queste procedure per la condotta delle operazioni.

13) Gli Stati Parti possono concludere accordi mutui in vista di facilitare le operazioni di mantenimento dell’ordine condotte conformemente al presente articolo.

14) Ciascuno Stato Parte prende misure appropriate per vigilare affinché i suoi agenti della forza pubblica o altri agenti abilitati, e gli agenti della forza pubblica o altri