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Consultazione 2006/78: Ratifica di una convenzione e della modifica di una convenzione e adesione ai due protocolli d'emendamento dell'ONU per la repressione di atti terroristici contro la sicurezza nucleare e marittima · 30 pagine

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Avamprogetto 3: Protocollo del 2005 relativo alla Convenzione

per la repressione di atti illeciti contro la sicurezza della navigazione marittima26

(4) Solo uno Stato che ha firmato la Convenzione senza riserve quanto alla ratifica, all’accettazione o all’approvazione, o ha ratificato, accettato o approvato la Convenzione o vi ha aderito può divenire Parte del presente Protocollo.

ARTICOLO 18

Entrata in vigore

(1) Il presente Protocollo entra in vigore novanta giorni dopo la data alla quale dodici Stati l’hanno firmato senza riserve per quanto riguarda la ratifica, l’accettazione o l’approvazione, oppure hanno depositato presso il Segretario generale uno strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.

(2) Per ogni Stato che deposita uno strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione al presente Protocollo dopo che sono state soddisfatte le condizioni che reggono la sua entrata in vigore enunciate nel paragrafo 1, la ratifica, l’accettazione, l’approvazione o l’adesione ha effetto novanta giorni dopo la data del deposito.

ARTICOLO 19

Denuncia

(1) Il presente Protocollo può essere denunciato da uno Stato Parte in ogni momento dopo la data della sua entrata in vigore per questo Stato.

(2) La denuncia ha luogo mediante il deposito di uno strumento di denuncia presso il Segretario generale.

(3) La denuncia ha effetto un anno dopo il deposito dello strumento di denuncia presso il Segretario generale o alla scadenza di un periodo di tempo più lungo indicato in questo strumento.