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Consultazione 2006/78: Ratifica di una convenzione e della modifica di una convenzione e adesione ai due protocolli d'emendamento dell'ONU per la repressione di atti terroristici contro la sicurezza nucleare e marittima · 30 pagine
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Avamprogetto 3: Protocollo del 2005 relativo alla Convenzione
per la repressione di atti illeciti contro la sicurezza della navigazione marittima17
(8) Per ogni ispezione effettuata in virtù del presente articolo, lo Stato di bandiera ha il diritto di esercitare la sua giurisdizione su una nave, un carico o altri beni o su persone trattenuti a bordo, come pure di ordinare la revoca del sequestro, la confisca, il sequestro e l’avvio di perseguimenti. Tuttavia, lo Stato di bandiera può, fatte salve le disposizioni relative alla sua costituzione e legislazione, consentire a un altro Stato con competenza in virtù dell’articolo 6 di esercitare la sua giurisdizione.
(9) In occasione dell’esecuzione delle misure autorizzate in virtù del presente articolo, l’uso della forza dev’essere evitato tranne nel caso in cui sia necessario per garantire la sicurezza degli agenti e delle persone a bordo o nel caso in cui questi agenti siano impediti a eseguire le misure autorizzate. L’uso della forza in virtù del presente articolo non deve oltrepassare il grado minimo di forza che è necessaria e ragionevole tenuto conto delle circostanze.
(10) Garanzie:
a) Qualora prenda misure nei confronti di una nave conformemente al presente articolo, uno Stato Parte:
i) tiene debitamente conto della necessità di non compromettere la salvaguardia della vita umana in mare;
ii) si adopera affinché tutte le persone a bordo siano trattate in modo da preservare la dignità fondamentale dell’essere umano e conforme alle disposizioni applicabili del diritto internazionale, comprese quelle che sono in relazione ai diritti dell’uomo.
iii) si adopera affinché un’ispezione e una perquisizione effettuate in virtù del presente articolo si svolgano conformemente al diritto internazionale applicabile;
iv) tiene debitamente conto della sicurezza e della sicurezza della nave e del suo carico;
v) tiene debitamente conto della necessità di non pregiudicare gli interessi commerciali o giuridici dello Stato di bandiera;