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Consultazione 2006/78: Ratifica di una convenzione e della modifica di una convenzione e adesione ai due protocolli d'emendamento dell'ONU per la repressione di atti terroristici contro la sicurezza nucleare e marittima · 30 pagine

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Avamprogetto 3: Protocollo del 2005 relativo alla Convenzione

per la repressione di atti illeciti contro la sicurezza della navigazione marittima11

e) contribuisce a commettere uno o più reati menzionati nell’articolo 3, 3biso 3ter

o nelle lettere a) o b) del presente articolo da un gruppo di persone che agiscono di concerto, essendo questo contributo intenzionale e prestato:

i) nell’intento di facilitare l’attività criminale del gruppo o per servire allo scopo, qualora questa attività o questo scopo supponga la commissione di un reato menzionato nell’articolo3, 3biso 3ter; o

ii) sapendo che il gruppo intende commettere un reato menzionato nell’articolo 3, 3biso 3ter.

ARTICOLO 5

1. Sostituire l’articolo 5 della Convenzione dal testo seguente:

Ciascuno Stato Parte reprime i reati menzionati negli articoli 3, 3bis, 3tere 3quaterapplicando pene adeguate che tengano in considerazione la gravità di tali reati.

2. Aggiungere il testo seguente quale articolo 5bisdella Convenzione:

Articolo 5bis

(1) Ciascuno Stato Parte adotta, in conformità dei principi del suo diritto interno, le misure necessarie affinché la responsabilità di una persona giuridica situata sul suo territorio o costituita sotto il regime della legislazione intervenga qualora una persona responsabile della direzione o del controllo di questa persona giuridica abbia commesso, in questa funzione, un reato menzionato dalla presente Convenzione. Questa responsabilità può essere penale, civile o amministrativa.

(2) Essa interviene senza pregiudizio della responsabilità penale delle persone fisiche che hanno commesso i reati.

(3) Ciascuno Stato Parte vigila in particolare affinché le persone giuridiche la cui responsabilità interviene in virtù del paragrafo 1 siano oggetto di sanzioni penali, civili o amministrative efficaci, proporzionali e dissuasive. Tali sanzioni possono essere segnatamente di ordine pecuniario.