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Consultazione 2006/78: Ratifica di una convenzione e della modifica di una convenzione e adesione ai due protocolli d'emendamento dell'ONU per la repressione di atti terroristici contro la sicurezza nucleare e marittima · 30 pagine

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Avamprogetto 3: Protocollo del 2005 relativo alla Convenzione

per la repressione di atti illeciti contro la sicurezza della navigazione marittima13

3. Convenzione sulla prevenzione e la repressione dei reati contro le persone

che godono di una protezione internazionale, ivi compresi gli agenti diplomatici, adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 14 dicembre 1973.

4. Convenzione internazionale contro la presa d’ostaggi, adottata dall’Assemblea

generale delle Nazioni Unite il 17 dicembre 1979.

5. Convenzione sulla protezione fisica delle materie nucleari, adottata a Vienna il

3 marzo 1980.

6. Protocollo per la repressione degli atti illeciti di violenza negli aeroporti adibiti

all’aviazione civile internazionale, complementare alla Convenzione per la repressione di atti illeciti contro la sicurezza dell’aviazione civile, concluso a Montreal il 24 febbraio 1988.

7. Protocollo per la repressione di atti illeciti contro la sicurezza delle piattaforme

fisse situate sulla piattaforma continentale, fatto a Roma il 10 marzo 1988.

8. Convenzione internazionale per la repressione degli attentati terroristici con

esplosivo, adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 15 dicembre 1997.

9. Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrori-

smo, adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 9 dicembre 1999.

ARTICOLO 8

1. Sostituire il paragrafo 1 dell’articolo 8 della Convenzione come segue:

(1) Il capitano di una nave di uno Stato Parte (lo «Stato di bandiera») può consegnare alle Autorità di ogni altro Stato Parte (lo «Stato destinatario») ogni persona nei confronti della quale abbia fondati motivi di ritenere che essa ha commesso uno dei reati di cui all’articolo 3, 3bis, 3tere 3quater.