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Consultazione 2006/78: Ratifica di una convenzione e della modifica di una convenzione e adesione ai due protocolli d'emendamento dell'ONU per la repressione di atti terroristici contro la sicurezza nucleare e marittima · 30 pagine
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Avamprogetto 3: Protocollo del 2005 relativo alla Convenzione
per la repressione di atti illeciti contro la sicurezza della navigazione marittima22
ARTICOLO 11
1. Sostituire il paragrafo 1 dell’articolo 12 da quanto segue:
(1) Gli Stati Parti si accordano reciproca assistenza giudiziaria in tutta la misura del possibile per ogni procedimento penale relativo ai reati previsti negli articoli 3, 3bis, 3tere 3quater, compreso l’ottenimento degli elementi di prova di cui dispongono e che sono necessari ai fini del procedimento.
2. Aggiungere il testo seguente quale articolo 12bisdella Convenzione:
Articolo 12bis
(1) Ogni persona che è detenuta o sta scontando una pena sul territorio di uno Stato Parte e la cui presenza è richiesta in un altro Stato Parte a fini d’identificazione o di testimonianza o affinché concorra a stabilire i fatti nell’ambito di un’inchiesta o di perseguimenti relativi a reati menzionati negli articoli 3, 3bis, 3tere 3quaterpuò essere oggetto di un trasferimento se le condizioni seguenti sono date:
a) la persona summenzionata vi acconsente liberamente e in conoscenza di causa; e
b) le autorità competenti dei due Stati interessati vi acconsentono, con riserva delle condizioni che essi possono giudicare appropriate.
(2) Ai fini del presente articolo:
a) lo Stato verso il quale è effettuato il trasferimento ha la facoltà e l’obbligo di trattenere in detenzione l’interessato, salvo domanda o autorizzazione contraria da parte dello Stato dal quale la persona è stata trasferita;
b) lo Stato verso il quale il trasferimento è effettuato ossequia senza ritardo l’obbligo di consegnare l’interessato alla custodia dello Stato dal quale il trasferimento è stato effettuato, conformemente a quanto sarà stato convenuto preliminarmente o a quanto le autorità competenti dei due Stati avranno deciso;