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Consultazione 2006/78: Ratifica di una convenzione e della modifica di una convenzione e adesione ai due protocolli d'emendamento dell'ONU per la repressione di atti terroristici contro la sicurezza nucleare e marittima · 30 pagine

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Avamprogetto 3: Protocollo del 2005 relativo alla Convenzione

per la repressione di atti illeciti contro la sicurezza della navigazione marittima5

iii) danni sostanziali all’ambiente, segnatamente all’aria, al suolo, alle

acque, alla fauna o alla flora.

d) Per “armi BCN” s’intendono:

i) “armi biologiche” che sono:

1. agenti microbiologici o altri agenti biologici, come pure tossine indipendentemente dall’origine o dal modo di produzione, tipi e quantità che non sono destinati a fini profilattici, di protezione o ad altri fini pacifici; o

2. armi, equipaggiamento o vettori destinati all’impiego di tali agenti o tossine a fini ostili o in conflitti armati;

ii) “armi chimiche” che sono, prese assieme o separatamente:

1. prodotti chimici tossici e relativi precursori, ad eccezione di quelli che sono destinati a:

A) fini industriali, agricoli, medici, farmaceutici, di ricerca o ad altri fini pacifici; o

B) fini di protezione, vale a dire fini aventi un rapporto diretto con la protezione dai prodotti chimici tossici e la protezione contro le armi chimiche; o

C) fini militari senza rapporto con l’impiego di armi chimiche e che non sono soggetti, quali strumenti di guerra, alle proprietà tossiche di prodotti chimici; o

D) fini di mantenimento dell’ordine pubblico, compresa la lotta antisommossa sul piano interno,

sempre che i tipi e le quantità in gioco siano compatibili con questi fini;

2. munizioni e dispositivi concepiti specificatamente per provocare la morte o altri danni mediante l’azione tossica di pro-