Progetto
Consultazione 2006/78: Ratifica di una convenzione e della modifica di una convenzione e adesione ai due protocolli d'emendamento dell'ONU per la repressione di atti terroristici contro la sicurezza nucleare e marittima · 30 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 5Fedlex · Progetto
Avamprogetto 3: Protocollo del 2005 relativo alla Convenzione
per la repressione di atti illeciti contro la sicurezza della navigazione marittima5
iii) danni sostanziali all’ambiente, segnatamente all’aria, al suolo, alle
acque, alla fauna o alla flora.
d) Per “armi BCN” s’intendono:
i) “armi biologiche” che sono:
1. agenti microbiologici o altri agenti biologici, come pure tossine indipendentemente dall’origine o dal modo di produzione, tipi e quantità che non sono destinati a fini profilattici, di protezione o ad altri fini pacifici; o
2. armi, equipaggiamento o vettori destinati all’impiego di tali agenti o tossine a fini ostili o in conflitti armati;
ii) “armi chimiche” che sono, prese assieme o separatamente:
1. prodotti chimici tossici e relativi precursori, ad eccezione di quelli che sono destinati a:
A) fini industriali, agricoli, medici, farmaceutici, di ricerca o ad altri fini pacifici; o
B) fini di protezione, vale a dire fini aventi un rapporto diretto con la protezione dai prodotti chimici tossici e la protezione contro le armi chimiche; o
C) fini militari senza rapporto con l’impiego di armi chimiche e che non sono soggetti, quali strumenti di guerra, alle proprietà tossiche di prodotti chimici; o
D) fini di mantenimento dell’ordine pubblico, compresa la lotta antisommossa sul piano interno,
sempre che i tipi e le quantità in gioco siano compatibili con questi fini;
2. munizioni e dispositivi concepiti specificatamente per provocare la morte o altri danni mediante l’azione tossica di pro-