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Consultazione 2006/78: Ratifica di una convenzione e della modifica di una convenzione e adesione ai due protocolli d'emendamento dell'ONU per la repressione di atti terroristici contro la sicurezza nucleare e marittima · 30 pagine
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Avamprogetto 3: Protocollo del 2005 relativo alla Convenzione
per la repressione di atti illeciti contro la sicurezza della navigazione marittima7
ARTICOLO 3
Aggiungere il testo seguente quale articolo 2bisdella Convenzione:
Articolo 2bis
(1) Nessuna disposizione della presente Convenzione influisce sugli altri diritti, obblighi e responsabilità degli Stati e degli individui in virtù del diritto internazionale, in particolare degli obiettivi e principi dello Statuto delle Nazioni Unite, del diritto internazionale relativo ai diritti dell’uomo e ai rifugiati e del diritto internazionale umanitario.
(2) La presente Convenzione non si applica alle attività delle forze armate in periodo di conflitto armato, nel senso dato a questi termini in diritto internazionale umanitario, attività che sono rette da questo diritto, né alle attività condotte dalle forze armate di uno Stato nell’esercizio delle loro funzioni ufficiali, in quanto sono rette da altre regole di diritto internazionale.
(3) Nessuna disposizione della presente Convenzione pregiudica i diritti, gli obblighi e le responsabilità derivanti dal Trattato di non proliferazione nucleare, concluso a Washington, Londra e Mosca il 1° luglio 1968, dalla Convenzione che vieta la messa in punto, la fabbricazione e lo stoccaggio delle armi batteriologiche (biologiche) e a tossine e che disciplina la loro distruzione, conclusa a Washington, Londra e Mosca il 10 aprile 1972 o dalla Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione, conclusa a Parigi il 13 gennaio 1993, per gli Stati Parte a questi trattati.
ARTICOLO 4
1. Sostituire la frase introduttiva del paragrafo 1 dell’articolo 3 della Convenzione
dal testo seguente:
Commette un reato ai sensi della presente Convenzione chiunque illecitamente e intenzionalmente:
2. Paragrafo 1f) dell’articolo 3 della Convenzione: non concerne la versione ita-
liana.