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Consultazione 2006/78: Ratifica di una convenzione e della modifica di una convenzione e adesione ai due protocolli d'emendamento dell'ONU per la repressione di atti terroristici contro la sicurezza nucleare e marittima · 30 pagine

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Avamprogetto 3: Protocollo del 2005 relativo alla Convenzione

per la repressione di atti illeciti contro la sicurezza della navigazione marittima29

ARTICOLO 23

Depositario

(1) Il presente Protocollo, come pure ogni emendamento adottato conformemente agli articoli 20 e 22, è depositato presso il Segretario generale.

(2) Il Segretario generale:

a) informa tutti gli Stati che hanno firmato il presente Protocollo o vi hanno aderito:

i) di ogni nuova firma o di ogni deposito di un nuovo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, nonché della loro data;

ii) della data d’entrata in vigore del presente Protocollo;

iii) del deposito di ogni strumento di denuncia del presente Protocollo nonché della data alla quale esso è stato ricevuto e della data alla quale la denuncia ha effetto;

iv) di ogni comunicazione fatta in applicazione di ogni articolo del presente Protocollo;

v) di ogni proposta d’emendamento dell’Allegato che è fatta conformemente al paragrafo 2 dell’articolo 22;

vi) di ogni emendamento che è ritenuto essere stato adottato conformemente al paragrafo 3 dell’articolo 22;

vii) di ogni emendamento che è stato ratificato, accettato o approvato conformemente al paragrafo 4 dell’articolo 22 e della data alla quale entra in vigore; e

b) trasmette copie certificate conformi del presente Protocollo a tutti gli Stati che l’hanno firmato o che vi hanno aderito.