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Consultazione 2006/78: Ratifica di una convenzione e della modifica di una convenzione e adesione ai due protocolli d'emendamento dell'ONU per la repressione di atti terroristici contro la sicurezza nucleare e marittima · 30 pagine

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Avamprogetto 3: Protocollo del 2005 relativo alla Convenzione

per la repressione di atti illeciti contro la sicurezza della navigazione marittima27

ARTICOLO 20

Revisione e modifica

(1) L’Organizzazione può convocare una conferenza per la revisione del presente Protocollo o l’adozione di emendamenti allo stesso.

(2) Il Segretario generale convoca una conferenza degli Stati Parti del presente Protocollo per rivedere o emendare lo stesso a richiesta di un terzo degli Stati Parti che non siano inferiori a dieci.

(3) Ogni strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione depositato dopo la data di entrata in vigore di un emendamento al presente Protocollo sarà considerato avere ad oggetto il Protocollo così come emendato.

ARTICOLO 21

Dichiarazioni

(1) Depositando il suo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, uno Stato Parte che non è parte di un trattato enumerato nell’Allegato può dichiarare che, in caso d’applicazione del presente Protocollo nei suoi confronti, il suddetto trattato è considerato come non menzionato nell’articolo 3ter. Questa dichiarazione diviene caduca dopo l’entrata in vigore del trattato nei confronti dello Stato Parte, che ne informa il Segretario generale.

(2) Qualora uno Stato Parte cessi di essere parte di un trattato enumerato nell’Allegato, può formulare in merito al predetto trattato la dichiarazione prevista nel presente articolo.

(3) Depositando il suo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, uno Stato Parte può dichiarare che applicherà le disposizioni dell’articolo 3terconformemente ai principi del suo diritto penale esonerando la famiglia da ogni responsabilità.