Rapporto sui risultati
Consultazione 2008/110: Revisione dell'Ordinanza sull'allarme (OAll) · 26 pagine
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VS propone di sostituire "può essere allarmata" con "deve essere allarmata".
Sezione 4: Segnali d’allarme FR propone di aggiungere un articolo per descrivere ICARO, indispensabile per diffondere i comunicati ufficiali tramite le emittenti radiofoniche e televisive (della SRG SSR idée suisse).
Articolo 6
Art. 6, cpv. 1 e 2 lett. a e b (cpv. 1 non è parte integrante dei testi dell’indagine conoscitiva)
1
In base alle disposizioni delle autorità federali, su ordine delle autorità cantonali o, in casi urgenti, autonomamente, la CENAL incarica:
a. i Comuni di diffondere il segnale d'allarme generale per mezzo di sirene fisse e mobili nonché di dare
l'allarme tramite telefono agli occupanti di edifici isolati;
b. la Società svizzera di radiotelevisione e le altre emittenti radiofoniche nazionali, regionali e locali di dif-
fondere via radio istruzioni di comportamento e informazioni destinate alla popolazione.
AG fa notare che la responsabilità per la diffusione del segnale d'allarme generale non è regolata in modo uniforme in tutti i Cantoni. Per questo motivo sarebbe opportuno formulare in modo più generale la lettera a.
a. gli organi competenti di diffondere il segnale d'allarme generale per mezzo di sirene fisse e mobili nonché di dare l'allarme tramite telefono nelle zone discoste;
In merito all'articolo 6 capoverso 1 lettera, BL osserva quanto segue: la CENAL non può e non deve assegnare direttamente ai Comuni l’incarico di dare l’allarme. Nel Canton BL spetta sempre alla centrale d'allarme della polizia cantonale ordinare ai Comuni di diffondere il segnale d'allarme generale. FR chiede di completare la lettera b con la seguente aggiunta:
(…) la Società svizzera di radiotelevisione e le altre emittenti radiofoniche o televisive nazionali, regionali e locali;
2
In caso di pericolo locale, l’allarme tramite segnali acustici e la diffusione delle istruzioni di comportamento avvengono:
b. in caso di emissione rapida (< 1 h) di sostanze radioattive da un impianto nucleare che richiede l'adozio-
ne di misure preventive per proteggere la popolazione residente nella zona 1 (incidente con decorso rapido), tramite l'impianto in questione;